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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Imposta sulla ricchezza'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1973-10-23
Data della votazione
1977-12-04
Firme valide
80,190
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 41quater Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata con la seguente disposizione:

Articolo 41quater(nuovo)

1L'imposizione fiscale del reddito e della sostanza avviene:

  1. con imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni su il reddito e la sostanza delle persone fisiche e di quelle persone giuridiche la cui imposizione, in virtù della legislazione federale, è di competenza cantonale e comunale;
  2. con un'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Confederazione fa in modo che i redditi superiori a 100 000 franchi siano assoggettati in tutta la Svizzera a un'imposizione minima uniforme;
  3. con un'imposta federale diretta su il reddito netto il capitale e le riserve delle persone giuridiche.

2Allo scopo di armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione emana in via legislativa disposizioni uniformi su l'obbligo fiscale, l'oggetto dell'imposta, il periodo di computo, la procedura ed il diritto penale fiscale; dev'essere tenuto adeguatamente conto delle misure d'armonizzazione già prese dai Cantoni.

3Riservate le seguenti restrizioni, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito del diritto cantonale, stabiliscono essi stessi le tariffe per le imposte dirette (cpv. 1 lett. a):

  1. a.le imposte generali cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
  2. 21% per un reddito imponibile di 100 000 franchi;
  3. 27% per un reddito imponibile di 200 000 franchi;
  4. 33,4% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
  5. Il reddito necessario per vivere è esente da imposta;
  6. le imposte generali cantonali e comunali sulla sostanza delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
  7. 0,7% per una sostanza netta di 1 milione di franchi;
  8. 1% per la parte della sostanza netta che supera il milione di franchi.
  9. Le sostanze inferiori a 100 000 franchi sono esenti da imposta. Mediante aumento della quota d'esenzione dev'essere tenuto adeguatamente conto delle condizioni particolari delle persone incapaci al guadagno;
  10. l'onere fiscale delle persone giuridiche la cui imposizione è di competenza cantonale e comunale (cpv. 1 lett. a) è determinato secondo la loro funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche.

4Per l'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche (cpv. 1 lett. b) vale quanto segue:

  1. l'imposta ammonta almeno a:
  2. 6% per un reddito imponibile di 100 000 franchi;
  3. 10% per un reddito imponibile di 200 000 franchi;
  4. 14% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
  5. 1 redditi inferiori a 40 000 franchi sono esenti da imposta;
  6. se le imposte generali cantonali e comunali sui redditi delle persone fisiche superiori a 100 000 franchi non raggiungono gli oneri fiscali minimi stabiliti nel capoverso 3 lettera a, differenza spetta alla Confederazione. A tal fine la Confederazione emana una tariffa normale corrispondente al capoverso 3 lettera a, nella quale sono computate le imposte generali sul reddito effettivamente riscosse dai Cantoni e dai Comuni;
  7. tre decimi del prodotto loro dell'imposta prevista nella lettera a sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni e le differenze previste nella lettera b sono assegnati alle perequazione finanziaria intercantonale. L'imposta e le differenze sono riscosse dai Cantoni, per conto della Confederazione.

5Per l'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche (cpv. 1 lett. c) vale quanto segue:

  1. l'onere fiscale è determinato secondo la funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche;
  2. le persone giuridiche che la legislazione federale sottopone all'imposta o dichiara esenti da imposta non possono essere gravate da imposte analoghe dei Cantoni e dei Comuni;
  3. l'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno due terzi del prodotto loro dell'imposta.

6La concessione di privilegi fiscali ingiustificati a determinati contribuenti o gruppi di contribuenti è vietata.

7La legislazione federale disciplina l'esecuzione del presente articolo. Essa può adattare periodicamente al costo della vita le somme indicate in franchi nei capoversi 1, 3 e 4.

II

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:

Articolo 8

1Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti degli articolo 41ter e 41quater, oltre alle modificazione secondo i capoversi 2 a 6 che seguono rimangono valide le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione dell'articolo 41quater da parte del popolo e dei Cantoni, concernenti:

a- c. invariate.

2Invariato

3Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali da designare giusta il capoverso 4:

  1. a. invariata;
  2. b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue:
  3. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
  4. un supplemento del 10% è riscosso sulle parti di reddito eccedenti i 100 000 franchi. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le imposte generali cantonali e comunali sul reddito comportano un onere fiscale superiore a quello risultante dall'applicazione di una tariffa normale, corrispondente all'articolo 41quater capoverso 3 lettera a, al reddito imponibile calcolato giusta il numero 1;
  5. c.l'imposta per le persone giuridiche è cosi disciplinata:
  6. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
  7. un supplemento del 50% è riscosso sulle imposte su il reddito netto, il capitale e le riserve. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le corrispondenti imposte federali, cantonali e comunali eccedono il 30% del reddito netto, rispettivamente lo 0,8% del capitale e delle riserve, calcolati conformemente al numero 1;

d. ed e. invariate;

f. abrogata.

4IL Consiglio federale mette in vigore le disposizioni del capoverso 3 all'inizio del periodo più vicino possibile d'imposta per la difesa nazionale.

5Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoverso 2 a 4 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale.

6Il 1° gennaio 1976 è il punto di riferimento per l'adattamento periodico al costo della vita delle somme indicate in franchi, conformemente all'articolo 41quater capoverso 7.

III

Sono abrogati:

  1. al momento dell'accettazione della presente iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni:

l'articolo 41ter capoversi 1 ultima frase e 5 lettera c e l'articolo 42quater della Costituzione federale;

  1. b.al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale: le disposizioni dell'articolo 41ter della Costituzione federale inerenti all'imposta federale diretta;
  2. c.al momento dell'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione, previste nell'articolo 41quater capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, per le imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche: le disposizioni corrispondenti dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale inerenti all'imposta per la difesa nazionale.

L'iniziativa comporta una clausola di ritiro.

Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 14,529 14,473 56 1.29
Berna 17,738 17,593 145 1.78
Lucerna 5,874 5,850 24 1.98
Uri 311 311 0 0.91
Svitto 521 469 52 0.49
Obvaldo 24 23 1 0.09
Nidvaldo 36 36 0 0.14
Glarona 686 684 2 1.82
Zugo 500 498 2 0.69
Friburgo 1,292 1,252 40 0.68
Soletta 3,184 3,174 10 1.42
Basilea Città 1,655 1,655 0 0.74
Basilea Campagna 4,616 4,568 48 2.14
Sciaffusa 3,781 3,775 6 5.25
Appenzello Esterno 289 289 0 0.6
Appenzello Interno 0 0 0 0.0
San Gallo 3,475 3,429 46 0.88
Grigioni 1,101 1,095 6 0.69
Argovia 4,027 4,021 6 0.9
Turgovia 2,926 2,915 11 1.58
Ticino 3,345 3,304 41 1.29
Vaud 4,410 4,369 41 0.84
Vallese 1,616 1,601 15 0.75
Neuchâtel 3,077 3,033 44 1.82
Ginevra 1,817 1,773 44 0.52
Svizzera 80,830 80,190 640 1.26

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 4 dicembre 1977: L'oggetto è stato respinto (Sì 44.36% / No 55.64%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 41.33 124,076 176,116 44.75
Berna 50.9 121,488 117,181 38.25
Lucerna 36.01 23,952 42,561 38.11
Uri 40.91 3,842 5,549 45.54
Svitto 34.08 7,002 13,544 37.56
Obvaldo 24.86 1,376 4,160 36.05
Nidvaldo 28.33 2,094 5,298 42.61
Glarona 41.68 3,539 4,952 37.79
Zugo 31.17 5,136 11,339 38.98
Friburgo 49.19 17,608 18,188 32.14
Soletta 49.23 28,007 28,878 42.69
Basilea Città 50.57 24,779 24,224 34.97
Basilea Campagna 45.57 23,716 28,331 40.06
Sciaffusa 43.9 12,323 15,749 70.02
Appenzello Esterno 34.71 4,052 7,622 39.93
Appenzello Interno 26.5 720 1,997 34.27
San Gallo 39.97 32,757 49,197 36.5
Grigioni 38.22 13,328 21,546 36.17
Argovia 41.95 38,846 53,744 36.24
Turgovia 38.37 17,641 28,330 45.04
Ticino 48.37 23,681 25,278 34.28
Vaud 49.96 43,864 43,926 29.17
Vallese 37.31 16,029 26,930 33.28
Neuchâtel 55.57 18,444 14,744 34.75
Ginevra 49.12 29,694 30,754 34.24
Svizzera 44.36 637,994 800,138 38.29

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali