Iniziativa popolare federale 'Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2009-03-31 – 2010-10-01
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. Art. 13 Rubrica e cpv. 3 a 5 (nuovi)
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale è modificata come segue
Art. 13 Titolo e cpv. 3 a 5 (nuovi)
Titolo
Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario
3 Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d’affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un’autorità federale non vincolata dal al segreto bancario.
4 Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all’autorità estera quando l’attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).
5 La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L’autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.
Cronologia
- 2010-10-04 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2010 5845
- 2010-10-01 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2009-03-31 Inizio della raccolta delle firme
- 2009-03-17 Esame preliminare del FF 2009 1785
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO