Iniziativa popolare federale 'Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2020-02-25 – 2021-11-05
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 128; art. 130; art 132 cpv. 1; disp. trans. art. 197, ch. 12
Osservazione: A causa dell'emergenza Coronavirus, dal 21 marzo fino al 31 maggio 2020 compreso, cioè per 72 giorni, sono stati sospesi i termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali. È quanto ha stabilito il Consiglio federale nella relativa ordinanza del 20 marzo 2020 (RU 2020 847). Durante la sospensione dei termini non è inoltre stato permesso raccogliere firme per iniziative o domande di referendum. La scadenza del termine della raccolta delle firme è stata quindi rinviata di 72 giorni.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 128 Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti
1 La Confederazione riscuote una microimposta con un’aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un’imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L’aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.
2 La microimposta sostituisce l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo.
3 Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.
4 La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti:
a. in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo;
b. sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;
c. sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all’estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;
d. la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un’imposta equivalente alla microimposta svizzera.
5 Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.
Art. 130
Abrogato
Art. 132, rubrica e cpv. 1
Imposta preventiva
1 Abrogato
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti)
1 Entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all’abolizione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta federale diretta e della tassa di bollo.
2 Il primo anno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, l’aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l’aliquota è adeguata in modo che l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.
3 Dopo l’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2021-11-08 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2021 2591
- 2021-11-05 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2020-02-25 Inizio della raccolta delle firme
- 2020-02-11 Esame preliminare del FF 2020 1343
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO