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Iniziativa popolare 'Contadini e consumatori - per un'agricoltura in armonia con la natura'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1990-06-12 – 1991-12-12
Firme valide
110,928
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione art. 31bis cpv 3b nuovo cpv 6 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata completata come segue:

Art. 31bis cpv. 3 lett. b e cpv. 6 (nuovo)

3Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni;

...

b. per conservare e promuovere un ceto rurale forte e un'agricoltura efficiente, dedita alla coltivazione del suolo, rispettosa dell'ambiente e degli animali, come pure per consolidare la proprietà fondiaria agricola, affinché

  1. le aziende che producono in modo adeguato possano conseguire in tutte le zone di produzione un reddito equo;
  2. siano promossi metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali, e garantite la protezione della natura e del paesaggio e il rispetto di ogni essere vivente;
  3. la popolazione sia approvvigionata con derrate alimentari sane, di alta qualità e a prezzi equi;
  4. l'approvvigionamento possa essere assicurato nei periodi di importazione perturbata e siano garantiti a lungo termine il potenziale produttivo agricolo e la fertilità dei suoli;

...

6Per conseguire gli scopi menzionati nel capoverso 3 lettera b, la Confederazione prende in particolare le seguenti misure;

  1. subordina la garanzia di redditi equi all'osservanza di norme di produzione rispettose dell'ambiente, della natura e degli animali e differenzia le misure che incidono sui redditi in funzione delle condizioni di produzione delle aziende contadine;
  2. orienta la produzione agricola soprattutto per mezzo dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione e concede, indipendentemente dai quantitativi prodotti, contributi per perequare i redditi;
  3. sussidia prestazioni ordinate dall'autorità o stabilite contrattualmente per mantenere e promuovere un paesaggio rurale variato, per favorire forme di produzione ed aziende particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali, segnatamente quelle dell'agricoltura biologica, nonché per conservare la diversità genetica di vegetali e animali. Stabilisce questi sussidi in modo da rendere redditizie tali prestazioni. Promuove la ricerca in questi settori;
  4. provvede a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive nel suolo gestito a fini agricoli, in particolare disciplina l'effettivo del bestiame a seconda delle condizioni locali conformemente ai bisogni dei vegetali, alla tolleranza del suolo e alle esigenze della protezione della natura e delle acque;
  5. riscuote tasse sui mezzi di produzione, segnatamente sui concimi industriali e sui prodotti fitosanitari, destinate a indirizzarne l'uso. Stabilisce queste tasse in modo da rendere redditizio l'impiego di metodi più rispettosi dell'ambiente;
  6. disciplina l'ammissione e l'impiego di sostanze ausiliarie e processi di produzione nonché di tecnologie nella produzione animale e vegetale, in modo da escludere in particolare pericoli per l'uomo, gli animali e l'ambiente e garantire l'integrità delle specie animali;
  7. emana prescrizioni sulla dichiarazione di derrate alimentari e foraggi, in particolare in merito ai metodi di produzione, alle caratteristiche qualitative e al paese d'origine;
  8. obbliga gli importatori di derrate alimentari e di foraggi a ritirare, nella misura del possibile e a dipendenza delle quantità importate, prodotti indigeni dello stesso genere, allorquando l'importazione viene limitata quantitativamente;
  9. compensa con tasse sulle derrate alimentari e sui foraggi importati dello stesso genere gli svantaggi di competitività che la produzione indigena subisce in seguito a oneri di protezione dell'ambiente e degli animali;
  10. finanzia le misure previste alle lettere a, b e c con le entrate di lui alle lettere e ed i e con le risorse generali della Confederazione.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 30,494 28,925 1,569 2.51
Berna 23,491 22,544 947 2.37
Lucerna 4,035 3,927 108 1.2
Uri 603 586 17 1.66
Svitto 1,127 1,077 50 0.95
Obvaldo 316 306 10 1.03
Nidvaldo 394 373 21 1.09
Glarona 861 843 18 2.18
Zugo 2,368 2,324 44 2.71
Friburgo 783 722 61 0.34
Soletta 3,353 3,250 103 1.4
Basilea Città 8,341 8,126 215 4.15
Basilea Campagna 5,974 5,633 341 2.42
Sciaffusa 1,722 1,685 37 2.33
Appenzello Esterno 1,083 869 214 1.66
Appenzello Interno 103 98 5 0.69
San Gallo 7,803 7,609 194 1.78
Grigioni 2,514 2,370 144 1.35
Argovia 8,935 8,452 483 1.67
Turgovia 3,062 2,945 117 1.4
Ticino 1,480 1,325 155 0.46
Vaud 2,903 2,745 158 0.47
Vallese 860 794 66 0.31
Neuchâtel 987 936 51 0.58
Ginevra 1,974 1,880 94 0.49
Giura 601 584 17 0.86
Svizzera 116,167 110,928 5,239 1.62

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali