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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'per una politica d'asilo razionale'

Stato
Terminato
Esito
⛔ Dichiarata nulla
Raccolta delle firme
1991-01-15 – 1992-07-15
Firme valide
118,971
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione art. 69ter e disp. transitorio. Nuovo art. 20 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 69 quater (nuovo)

1La Svizzera può dare asilo temporaneo, limitato alla durata del pregiudizio, a stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti personalmente a pericoli che ne minacciano la vita, l'integrità corporale o la libertà per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Questa nozione di rifugiato non può essere estesa tramite legge.

2Le domande d'asilo possono essere presentate soltanto ai posti di confine designati dalla legge o presso le rappresentanze svizzere all'estero.

3Ogni procedura d'asilo deve passare in giudicato entro sei mesi. Le decisioni intermedie e su ricorso non sono impugnabili.

4I richiedenti asilo introdottisi illegalmente e quelli la cui domanda è stata respinta definitivamente sono allontanati immediatamente dalla Svizzera senza possibilità di ricorso. L'esecuzione spetta alla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

5I Comuni non possono essere obbligati ad accogliere richiedenti asilo sotto la propria sorveglianza e responsabilità.

6Anche in collaborazione con altri Paesi, la Svizzera si sforza di soccorrere le persone minacciate nelle rispettive regioni d'origine. Essa sostiene gli sforzi volti ad ottenere per tali persone una sistemazione all'estero, in una zona al riparo dai pericoli menzionati nel capoverso 1.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

1Il diritto d'asilo vigente resta in vigore fino alla modificazione della legislazione federale, per quanto non sia in contrasto con l'articolo 69quater, Fintanto che tale legislazione non sarà adeguata, il Consiglio federale disciplina la procedura a livello di ordinanza.

2Le disposizioni di accordi internazionali contrarie ai nuovi disposti dell'articolo 69quater perdono il loro carattere vincolante per la Svizzera dopo un anno dalla conferma ufficiale dell'accettazione di tale articolo da parte del popolo e dei Cantoni. Per quanto necessario, il Consiglio federale provvederà immediatamente a denunciarli.

3Alle procedure d'asilo non ancora passate in giudicato all'entrata in vigore dell'articolo 69quater si applica il diritto previgente. L'esecuzione sottostà al nuovo diritto.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 36,985 36,586 399 3.16
Berna 28,674 28,402 272 2.98
Lucerna 8,166 8,071 95 2.43
Uri 254 254 0 0.71
Svitto 1,611 1,605 6 1.38
Obvaldo 461 460 1 1.52
Nidvaldo 535 522 13 1.5
Glarona 250 244 6 0.63
Zugo 1,750 1,735 15 1.99
Friburgo 618 610 8 0.28
Soletta 3,010 2,968 42 1.26
Basilea Città 3,851 3,794 57 1.93
Basilea Campagna 4,380 4,337 43 1.86
Sciaffusa 927 918 9 1.26
Appenzello Esterno 893 886 7 1.66
Appenzello Interno 370 368 2 2.53
San Gallo 9,957 7,723 2,234 1.78
Grigioni 439 437 2 0.24
Argovia 11,166 10,979 187 2.14
Turgovia 4,553 4,503 50 2.11
Ticino 515 491 24 0.17
Vaud 1,746 1,702 44 0.29
Vallese 297 281 16 0.11
Neuchâtel 720 713 7 0.44
Ginevra 365 343 22 0.09
Giura 39 39 0 0.06
Svizzera 122,532 118,971 3,561 1.72

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali