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Iniziativa popolare federale 'per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali ( Iniziativa 3 marzo)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1993-09-21 – 1995-03-21
Data della votazione
2000-03-12
Firme valide
109,713
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare modificata ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3a

3aLa legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regia, nei politecnici e nelle università.

Art. 143a: Rappresentanza delle donne nelle autorità federali

In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità.

Art. 149 cpv. 5

5Per Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.

Art. 150 cpv. 2

2I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno: gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno.

Art. 175 cpv. 1

1Il Consiglio federale è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.

Art. 188 cpv. 4 secondo periodo

4… Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)

Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3.

2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale)

1In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.

2In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175, rispettivamente articolo 188.

Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 4 capoverso 2 quarto e quinto periodo, 73 capoverso 1bis e capoverso 2, 80 capoverso 1 secondo e terzo periodo e capoverso 2, 95, 107 e con gli articoli 20 e 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7595)

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 31,235 30,875 360 2.63
Berna 15,899 15,687 212 1.67
Lucerna 7,340 7,321 19 2.15
Uri 301 293 8 0.82
Svitto 1,702 1,699 3 1.39
Obvaldo 208 206 2 0.66
Nidvaldo 253 251 2 0.69
Glarona 285 280 5 0.71
Zugo 1,992 1,974 18 2.14
Friburgo 1,901 1,869 32 0.83
Soletta 4,403 4,387 16 1.83
Basilea Città 5,919 5,914 5 3.02
Basilea Campagna 4,004 3,985 19 1.58
Sciaffusa 1,116 1,113 3 1.5
Appenzello Esterno 498 473 25 0.87
Appenzello Interno 57 56 1 0.38
San Gallo 6,019 5,948 71 1.34
Grigioni 1,398 1,387 11 0.75
Argovia 4,745 4,702 43 0.89
Turgovia 1,590 1,578 12 0.71
Ticino 1,253 1,224 29 0.4
Vaud 10,843 10,816 27 1.79
Vallese 1,563 1,548 15 0.57
Neuchâtel 1,326 1,320 6 0.8
Ginevra 3,518 3,500 18 0.89
Giura 1,468 1,307 161 1.89
Svizzera 110,836 109,713 1,123 1.55

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 12 marzo 2000: L'oggetto è stato respinto (Sì 17.97% / No 82.03%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 19.55 66,411 273,220 44.38
Berna 16.37 47,248 241,406 43.44
Lucerna 15.66 16,694 89,909 46.93
Uri 13.02 1,670 11,157 51.71
Svitto 11.29 4,719 37,086 50.27
Obvaldo 11.89 1,134 8,404 43.92
Nidvaldo 10.73 1,251 10,411 44.37
Glarona 13.52 1,305 8,348 39.74
Zugo 14.74 4,403 25,467 46.8
Friburgo 18.02 11,298 51,396 40.53
Soletta 14.48 10,672 63,044 45.53
Basilea Città 26.32 15,853 44,379 51.2
Basilea Campagna 16.7 12,214 60,932 42.43
Sciaffusa 20.83 6,215 23,621 66.64
Appenzello Esterno 12.8 2,273 15,487 50.21
Appenzello Interno 7.05 302 3,981 43.17
San Gallo 13.84 16,859 104,959 43.27
Grigioni 15.51 6,945 37,828 35.77
Argovia 13.42 18,842 121,584 40.43
Turgovia 13.6 7,767 49,357 41.66
Ticino 18.47 10,453 46,138 30.08
Vaud 23.65 29,548 95,372 34.8
Vallese 15.45 9,405 51,481 33.88
Neuchâtel 25.09 9,088 27,138 35.37
Ginevra 31.32 29,571 64,858 46.27
Giura 23.1 4,174 13,896 38.56
Svizzera 17.97 346,314 1,580,859 42.19

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali