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Iniziativa popolare 'Per una regolamentazione dell'immigrazione'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1994-03-01 – 1995-09-01
Data della votazione
2000-09-24
Firme valide
121,313
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovi art. 69quater, 69quinquies, art. 70bis e disp. transitorio art. 21 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121 titolo: Dimora e domicilio, entrata e uscita, asilo

Art. 121a Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera

1La Confederazione provvede affinché la proporzione di cittadini stranieri nella popolazione residente in Svizzera non superi il 18 per cento.

2Nel calcolo sono annoverati in particolare i domiciliati, gli annuali, i rifugiati riconosciuti e gli stranieri con permesso umanitario di dimora. Se rimangono in Svizzera per più di un anno sono annoverati anche gli stranieri di cui al capoverso 4 e quelli titolari di altro permesso di dimora. I dimoranti per breve durata, con o senza attività lucrativa, vengono annoverati dopo 8 mesi di dimora, se questa vien rinnovata ed essi siano autorizzati a far venire in Svizzera le loro famiglie.

3Non sono annoverati nel calcolo, indipendentemente dalla durata della loro dimora in Svizzera, i frontalieri, gli stagionali che non hanno fatto venire in Svizzera le loro famiglie, i membri di organizzazioni internazionali, i membri di servizi consolari e diplomatici, i ricercatori e dirigenti qualificati, gli artisti, gli ospiti in stabilimenti di cura, i praticanti, gli studenti e gli allievi nonché i turisti. Non sono annoverati nemmeno gli stranieri di cui al capoverso 4 qualora rimangano in Svizzera per meno di 12 mesi.

4Per i richiedenti l'asilo, i profughi di guerra, gli stranieri alla ricerca di protezione, le persone accolte provvisoriamente, gli internati e gli stranieri senza residenza fissa in Svizzera la Confederazione fa in modo che non vi siano incentivi finanziari tali da indurli a rimanere in Svizzera.

5Le persone di cui al capoverso 4, se incarcerate in Svizzera, non possono essere messe in una condizione finanziariamente migliore di quanto sarebbe il caso nel Paese di origine.

6Gli stranieri giusta il capoverso 4 o privi di permesso di dimora, colpiti da una decisione di espulsione della polizia degli stranieri o delle autorità penali, la cui esecuzione fosse possibile, lecita e ragionevolmente esigibile, possono, affinché sia assicurata l'espulsione, essere tenuti in carcere fino al momento dell'esecuzione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera)

1Nella misura in cui, all'entrata in vigore dell'articolo 121a, sia superato il limite ivi fissato del 18 per cento, l'esubero sarà compensato entro il termine più breve possibile mediante l'emigrazione volontaria di stranieri.

2Se un'eventuale eccedenza di nascite non può essere compensata in questo modo, un superamento temporaneo del limite del 18 per cento è ammesso nella misura in cui non vengano rilasciati nuovi permessi di dimora a stranieri giusta l'articolo 121a capoverso 2.

Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 69quater, 69quinquies, 70bis e con l'articolo 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF 1999 7593).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 26,323 25,611 712 2.18
Berna 22,828 22,272 556 2.36
Lucerna 11,490 11,303 187 3.32
Uri 727 712 15 1.98
Svitto 4,759 4,429 330 3.62
Obvaldo 537 528 9 1.69
Nidvaldo 1,056 1,037 19 2.84
Glarona 516 504 12 1.28
Zugo 2,166 2,085 81 2.26
Friburgo 662 650 12 0.29
Soletta 5,188 5,075 113 2.12
Basilea Città 2,416 2,387 29 1.22
Basilea Campagna 3,003 2,792 211 1.11
Sciaffusa 1,415 1,388 27 1.87
Appenzello Esterno 1,569 1,429 140 2.64
Appenzello Interno 298 290 8 1.97
San Gallo 11,559 11,026 533 2.49
Grigioni 1,713 1,672 41 0.9
Argovia 17,798 17,534 264 3.32
Turgovia 4,793 4,482 311 2.01
Ticino 861 810 51 0.27
Vaud 1,466 1,431 35 0.24
Vallese 814 781 33 0.29
Neuchâtel 408 384 24 0.23
Ginevra 618 589 29 0.15
Giura 114 112 2 0.16
Svizzera 125,097 121,313 3,784 1.72

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 24 settembre 2000: L'oggetto è stato respinto (Sì 36.20% / No 63.80%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 35.06 136,671 253,150 50.45
Berna 36.77 109,637 188,515 44.51
Lucerna 42.13 47,916 65,822 49.66
Uri 39.6 4,094 6,244 41.61
Svitto 48.38 18,773 20,028 46.64
Obvaldo 38.22 3,774 6,101 45.26
Nidvaldo 39.98 4,846 7,275 47.69
Glarona 44.5 4,577 5,709 42.25
Zugo 35.26 11,417 20,958 50.24
Friburgo 30.57 22,377 50,833 46.82
Soletta 44.5 34,483 43,010 47.74
Basilea Città 36.35 22,709 39,768 52.83
Basilea Campagna 37.41 30,191 50,511 46.53
Sciaffusa 36.96 10,881 18,561 64.13
Appenzello Esterno 38.39 6,746 10,826 49.61
Appenzello Interno 40.2 1,539 2,289 38.6
San Gallo 41.32 54,354 77,201 46.56
Grigioni 31.05 14,167 31,457 36.46
Argovia 47.42 69,718 77,294 41.93
Turgovia 44.09 26,443 33,526 43.19
Ticino 40.58 27,364 40,065 35.61
Vaud 23.57 33,321 108,047 38.99
Vallese 27.5 17,816 46,960 36.09
Neuchâtel 25.56 10,853 31,613 41.18
Ginevra 23.83 25,366 81,071 50.92
Giura 25.54 4,593 13,390 37.99
Svizzera 36.2 754,626 1,330,224 45.27

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali