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Iniziativa popolare federale 'La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
1997-05-20 – 1998-11-20
Firme valide
0
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 22ter cpv 1, cpv 1bis (nuovo), cpv 1ter (nuovo), cpv 1quater (nuovo) e cpv 1quinquies Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 22ter cpv. 1, cpv. 1bis (nuovo), 1ter (nuovo), 1quater (nuovo) e 1quinquies (nuovo)

1La proprietà degli edifici e la proprietà mobiliare sono garantite.

1bisIl suolo è bene collettivo e fondamento vitale dell'uomo e della natura. È amministrato dai Comuni.

1terSul suolo possono essere acquisiti soltanto diritti di godimento e di superficie.

1quaterSe non ne abbisognano essi stessi, i Comuni cedono in godimento o in diritto di superficie le aree di suolo loro spettanti, alle condizioni seguenti:

  1. i diritti di godimento e di superficie hanno durata illimitata e appartengono ai proprietari degli edifici;
  2. il canone annuo del diritto di godimento e del diritto di superficie è compreso tra il due e il quattro per cento del valore stabilito del terreno;
  3. chi rinuncia al suo diritto di godimento o di superficie è indennizzato dal Comune. L'indennità è determinata in base al valore di reddito del terreno coltivo e tiene conto delle condizioni economiche e locali del terreno edificabile;
  4. i diritti di godimento su terreni coltivi possono essere fatti valere solo entro i confini del Comune di domicilio e dei Comuni limitrofi;
  5. in caso di traslazione del dominio, eccettuati i casi di successione ereditaria e di vendita a parenti, i conduttori, affittuari e utilizzatori in proprio hanno un diritto di prelazione sugli edifici, al valore di mercato vigente in quel momento;
  6. successive migliorie, ricomposizioni particellari ed urbanizzazioni fondiarie sono a carico dell'ente pubblico; possono essere considerate per la determinazione del valore del terreno.

1quinquiesIl genere di godimento è disciplinato dalla legge.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1La proprietà fondiaria si trasforma in diritti di godimento e di superficie degli ex proprietari entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 22ter capoversi 1bis-1quinquies da parte di popolo e Cantoni.

2Questa trasformazione non costituisce né espropriazione né restrizione della proprietà ai sensi dell'articolo 22ter capoverso 3.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera 0 0.0

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali