Iniziativa popolare federale 'per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliere)'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 1998-06-16 – 1999-12-16
- Firme valide
- 0
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 34bis a (nuovo), disp. transitorio art. 24 (nuovo)
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 34bis a (nuovo)
1La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione per le indennità giornaliere in caso di malattia.
2In merito, si attiene in particolare ai principi seguenti:
- l'assicurazione è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le persone non assicurate obbligatoriamente possono aderirvi a condizioni adeguate;
- i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro lavoratori presso un assicuratore ammesso dalla legge. La scelta dell'assicuratore deve essere effettuata con il consenso degli assicurati. L'assicurazione deve essere praticata secondo il principio della mutualità;
- l'indennità giornaliera versata in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia ammonta almeno all'80 per cento del guadagno assicurato. Quest'ultimo corrisponde almeno a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa è versata a decorrere dal 31° giorno di malattia durante almeno 730 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi. Per i disoccupati che si trovano soggetti al termine quadro previsto per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indennità giornaliere corrispondono almeno a quelle dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante i primi 30 giorni di malattia, il datore di lavoro versa il salario. L'inizio del versamento dell'indennità giornaliera può essere ulteriormente differito in base a un accordo contrattuale o a un disciplinamento di diritto pubblico che garantisca il versamento del salario da parte del datore di lavoro;
- l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi è a carico del rispettivo datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- è instaurata una compensazione dei rischi.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
Se la legge d'esecuzione concernente l'articolo 34bis a non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, per la stessa scadenza il Consiglio federale disciplina l'assicurazione per le indennità giornaliere mediante ordinanza.
Cronologia
- 1999-12-17 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2000 105
- 1999-12-16 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1998-06-16 Inizio della raccolta delle firme
- 1998-06-02 Esame preliminare del FF 1998 2521
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 0 | 0.0 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO