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Iniziativa popolare federale 'sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2003-01-28 – 2004-07-28
Firme valide
101,226
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 117a (nuovo) e disp. trans. Cost. art. 197 ch. 2 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 117a Assicurazione contro le malattie (nuovo)

1L'assicurazione contro le malattie poggia:

  1. sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;
  2. sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.

2Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.

3Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.

4L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

5La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 117a (Assicurazione contro le malattie)

Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 25,809 25,604 205 2.03
Berna 13,140 13,034 106 1.36
Lucerna 4,104 4,076 28 1.15
Uri 479 475 4 1.35
Svitto 4,720 4,631 89 3.41
Obvaldo 1,029 1,029 0 3.1
Nidvaldo 543 521 22 1.32
Glarona 497 471 26 1.23
Zugo 1,884 1,884 0 1.79
Friburgo 2,046 1,997 49 0.8
Soletta 5,428 5,400 28 2.18
Basilea Città 1,837 1,837 0 0.98
Basilea Campagna 4,222 4,040 182 1.52
Sciaffusa 1,449 1,399 50 1.9
Appenzello Esterno 1,012 1,012 0 1.92
Appenzello Interno 262 262 0 1.74
San Gallo 9,074 8,973 101 1.96
Grigioni 2,094 2,077 17 1.11
Argovia 11,912 11,813 99 2.09
Turgovia 3,026 2,998 28 1.29
Ticino 742 710 32 0.22
Vaud 3,550 3,488 62 0.54
Vallese 1,343 1,326 17 0.46
Neuchâtel 286 283 3 0.17
Ginevra 1,689 1,672 17 0.39
Giura 217 214 3 0.31
Svizzera 102,394 101,226 1,168 1.37

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali