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Iniziativa popolare federale 'Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2014-04-29 – 2015-10-29
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
art. 123d

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 123d2        Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati

1È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.

2 Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.

3Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.

4I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi.

5I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.


1    RS 101

2   Un articolo 123c Cost. è proposto anche da un’altra iniziativa popolare. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali