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Iniziativa popolare federale 'Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2017-10-03 – 2019-04-03
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 117 cpv. 3-5; disp. trans. art. 197 num. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3–5

3 I Cantoni possono, in via legislativa, creare un’istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

a. fissare e riscuotere i premi;

b. finanziare i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

c. acquistare e controllare l’esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;

d. contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.

4 I Cantoni sono garanti dell’indipendenza dell’istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.

5 I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell’istituzione nonché dell’esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art.117 cpv. 3–5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)

1 Dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un’istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l’importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l’abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l’importo delle riserve.

2 Entro due anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali