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Iniziativa popolare federale 'Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2018-05-15 – 2019-11-15
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 14a; disp. trans. art. 197 num. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 14a Protezione dei minori e degli adulti

1 Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:

a. il coniuge o il partner registrato;

b. i parenti di primo grado;

c. i parenti di secondo grado;

d. il convivente di fatto.

2 Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:

a. modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o

b. incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.

3 La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.

4 Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)

1 L’articolo 14a entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.

2 Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali