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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)'

Stato
In sospeso
Fase
In sospeso in Consiglio federale
Raccolta delle firme
2024-05-28 – 2025-11-28
Firme valide
107,974
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 57a; disp. trans. art. 197 num. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

 

Art. 57a Protezione delle frontiere nazionali
1 I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.
 Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.
3 L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.
4 L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.
5 Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo 121a capoverso 2, pari al massimo a 5000 persone.
6 Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
7 Scaduto il termine di cui al capoverso 6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.


Art. 197 n. 1717. Disposizione transitoria dell’art. 57a (Protezione delle frontiere nazionali)
1 Dopo l’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.
2 Se ritiene che l’articolo 57a sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.
3 Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo 57a è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.


 RS 101
 

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 21,568 21,155 413 1.31
Berna 14,380 14,280 100 1.33
Lucerna 5,735 5,727 8 1.31
Uri 1,038 1,034 4 2.7
Svitto 4,505 4,493 12 2.66
Obvaldo 1,472 1,472 0 3.71
Nidvaldo 1,216 1,214 2 2.68
Glarona 687 686 1 1.62
Zugo 2,675 2,673 2 2.0
Friburgo 2,124 2,114 10 0.61
Soletta 3,463 3,431 32 1.18
Basilea Città 1,234 1,233 1 0.61
Basilea Campagna 3,018 3,004 14 1.0
Sciaffusa 1,664 1,619 45 1.83
Appenzello Esterno 944 940 4 1.66
Appenzello Interno 418 416 2 2.49
San Gallo 7,608 7,600 8 1.41
Grigioni 2,660 2,616 44 1.27
Argovia 9,180 9,149 31 1.24
Turgovia 5,206 5,166 40 1.72
Ticino 8,645 8,623 22 2.4
Vaud 2,878 2,848 30 0.33
Vallese 2,453 2,391 62 0.64
Neuchâtel 684 678 6 0.38
Ginevra 3,009 2,999 10 0.56
Giura 415 413 2 0.55
Svizzera 108,879 107,974 905 1.19

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali