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Iniziativa popolare federale 'Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)'

Stato
In sospeso
Fase
Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
Raccolta delle firme
2025-04-01 – 2026-10-01
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 41 cpv. 2; art. 110a; art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4; disp. trans. art. 197 n. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell’orfanità e della vedovanza.

Art. 110a Congedo parentale
1 La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa;
b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell’indennità di maternità prevista dal diritto previgente;
c. l’importo minimo e il finanziamento dell’indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l’indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi;
d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale.

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4
Assegni familiari e assicurazione parentale
3 Per indennizzare il congedo parentale di cui all’articolo 110a, la Confederazione istituisce un’assicurazione parentale. …
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 197 n. 17
2
17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)
1 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110a e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall’accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
2 Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore.
3 La competenza della Confederazione per quanto riguarda l’indennità di maternità e quella per l’altro genitore è mantenuta fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull’assicurazione parentale.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali