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Iniziativa popolare federale 'Per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione (Freno all’amministrazione)'

Stato
In sospeso
Fase
Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
Raccolta delle firme
2026-04-14 – 2027-10-14
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 126a; Art. 159 cpv. 3 lett. d; disp. trans. art. 197 n. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 126a          Uscite per il personale

1 L’aumento percentuale delle uscite complessive per il personale dell’amministrazione federale centrale e decentralizzata non può superare quello del salario mediano svizzero. Sono computate nelle uscite per il personale anche quelle per il conferimento di compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

2 La limitazione delle uscite per il personale non si applica al settore dei politecnici federali né alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale.

3 L’Assemblea federale può decidere un aumento delle uscite per il personale se necessario per superare gravi turbamenti dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.



Art. 159 cpv. 3 lett. d

3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

d. l’aumento delle uscite per il personale ai sensi dell’articolo 126a capoverso 3.



Art. 197 n. 172

17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Uscite per il personale)

1 L’articolo 126a si applica per la prima volta al conto di Stato del terzo anno successivo all’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.


1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali