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Iniziativa popolare federale 'Per un trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi (Iniziativa sul buono mobilità)'

Stato
In sospeso
Fase
Allo stadio della raccolta delle firme (aggiungere il mio nome)
Raccolta delle firme
2026-04-28 – 2027-10-28
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 87c; disp. trans. art. 197 n. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 87c Tassa sul traffico aereo
1 Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza.
2 La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato.
3 Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.


Art. 197 n. 17
17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)
1 Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87c da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
2 L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).


1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali