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Iniziativa popolare 'Protezione delle acque dall'inquinamento'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1967-02-27
Firme valide
67,419
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione art. 24quater Cost.

Osservazione: Controprogetto indiretto, legge federale sulla protezione delle acque del 08.10.1971; RU 1972 1120. Inizio della raccolta delle firme: l'iniziativa è stata lanciata in febbraio 1967. Messaggio del Consiglio federale: Vedi anche rapporto del 06.10.1969, FF 1969 II 509.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa ha il seguente tenore:

I cittadini sottoscritti, aventi diritto di voto chiedono, per mezzo di una iniziativa popolare secondo l'articolo 121 della Costituzione federale che:

  1. L'articolo 24 quater della Costituzione federale che, nel suo tenore attuale, è conosciuto in questi termini:

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative per proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee. L'esecuzione di tali disposizioni è riservata ai Cantoni, sotto l'alta vigilanza della Confederazione,

sia abrogato e sostituito col nuovo articolo 24 quater seguente:

La Confederazione emana le disposizioni legislative per la protezione efficace e duratura delle acque superficiali e sotterranee tanto dall'aspetto qualitativo quanto da quello quantitativo, contro ogni causa pregiudizievole; in particolare adotta le misure utili per vietare o limitare la fabbricazione, l'importazione e l'uso dei prodotti pericolosi per la purezza delle acque.

I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione delle disposizioni prese dalla Confederazione, sotto la sua sorveglianza e sotto riserva di controllo federale sulla importazione in Svizzera dei prodotti nocivi alla purezza delle acque. In caso di inazione dei Cantoni, la Confederazione prende tutte le misure necessarie al loro posto ed a loro carico.

La Confederazione facilita l'esecuzione delle misure miranti alla protezione delle acque nei modi seguenti:

  1. Accordando prestiti a lunga scadenza e a basso interesse per la posa di collettori e la costruzione di installazioni utili alla protezione delle acque, nonché per l'epurazione delle acque luride e l'eliminazione dei residui e dei rifiuti solidi; l'interesse di questi prestiti non potrà in nessun caso superare la misura del 3,5 per cento annuo.
  2. Accordando, per lo stesso scopo dei sussidi, il cui ammontare è subordinato alla capacità finanziaria dei Cantoni e dei Comuni, ma che non possono essere inferiori al 20 per cento né superiori al 60 per cento della spesa totale.
  3. La Confederazione incoraggia, sia mediante proprie iniziative sia sostenendo l'attività di terzi, le ricerche nel campo della protezione delle acque, come pure gli studi metodici delle acque superficiali e sotterranee.
  4. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale siano completate con un articolo 9 del seguente tenore:

È concesso un periodo di dieci anni ai Cantoni, a far tempo dall'entrata in vigore della presente norma, per prendere, nel quadro della legislazione federale e sotto l'alta vigilanza della Confederazione, tutte le misure necessarie al fine di assicurare una protezione efficace sia per le acque di superficie sia per quelle sotterranee, contro la polluzione e altre alterazioni.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente norma, i sussidi federali calcolati sulla base del nuovo articolo 24 quater, saranno ridotti del 5 per cento annuo per ogni anno completo trascorso prima dell'entrata in funzione dell'impianto.

Il presente articolo è applicabile per analogia agli impianti costruiti per soddisfare nuovi bisogni.

Le prescrizioni dettate dall'articolo 24 quater nuovo si applicano agli impianti al servizio delle acque che siano entrati in funzione dopo il primo gennaio 1957.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 14,258 14,258 0 1.34
Berna 17,283 15,469 1,814 1.62
Lucerna 997 997 0 0.36
Uri 218 218 0 0.65
Svitto 504 504 0 0.57
Obvaldo 96 96 0 0.4
Nidvaldo 125 125 0 0.51
Glarona 490 490 0 1.26
Zugo 1,100 1,098 2 1.73
Friburgo 1,574 980 594 0.56
Soletta 1,926 1,924 2 0.89
Basilea Città 6,984 6,984 0 3.01
Basilea Campagna 2,521 2,519 2 1.34
Sciaffusa 1,547 1,547 0 2.19
Appenzello Esterno 274 272 2 0.56
Appenzello Interno 57 56 1 0.43
San Gallo 6,581 6,578 3 1.77
Grigioni 1,580 1,553 27 0.98
Argovia 3,977 3,803 174 0.92
Turgovia 2,184 2,124 60 1.19
Ticino 4,867 4,779 88 2.07
Vaud 13,668 111 13,557 0.02
Vallese 3,486 528 2,958 0.27
Neuchâtel 8,531 329 8,202 0.2
Ginevra 5,636 77 5,559 0.02
Svizzera 100,464 67,419 33,045 1.12

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali