Sistema moderno di previdenza AVSI.
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1969-10-01
- Firme valide
- 139,131
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Modificazione art. 34quater Cost.
Osservazione: Controprogetto diretto all'iniziativa del marzo 1969 "per vere pensioni popolari" con postulati parzialmente identici.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
L'articolo 34quater delle Costituzione federale dev'essere sostituito dalla seguente disposizione:
1Ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi dev'essere assicurato, in via legislativa, un reddito sufficiente ed adeguato al loro abituale tenore di vita. Provvedono a tale scopo l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le opere di previdenza delle aziende, amministrazioni e associazioni come anche la previdenza autonoma.
2L'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dev'essere impostata in modo da coprire constantamente il fabbisogno medio. Essa è finanziata:
- mediante contributi degli assicurati, non eccedenti l'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, il datore di lavoro versando la metà dei contributi dei suoi lavoratori;
- mediante gli interessie del fondo di compensazione;
- mediante un contributo della Confederazione, fino a concorrenza di un terzo delle spese, che va innanzitutto attinto ai proventi dell'imposizione sul tabacco e sull'alcole.
3Per i lavoratori, nella misura in cui l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non consente loro di conservare il tenore di vita abituale, devono essere prese misure completive di previdenza. Analoghi provvedimenti possono essere introdotti anche a favore delle persone con attività lucrativa indipendente. Ne sono incaricati le istituzioni aziendali e amministrative, le assicurazioni professionali e gli istituti analoghi. La legge disciplina:
- il campo d'applicazione e il genere della previdenza completiva;
- l'obbligo del datore di lavoro di finanziare metà della previdenza prescritta per i suoi lavoratori nonchè la partecipazione dei lavoratori alla creazione a ll'amministrazione degli istituti di previdenza;
- la conversazione integrale della previdenza in caso di cambiamento d'impiego, nel limite dei contributi prescritti;
- l'esenzione fiscale dei contributi e delle pretese d'aspettativa.
4La Confederazione promuove la previdenza autonoma mediante provvedimenti di politica fiscale e della proprietà.
5La Confederazione cura l'integrazione degli invalidi. Essa promuove le istituzioni e le organizzazioni di pubblica utilità che si occupano dell'assistenza e della cura ai vecchi e agli invalidi.
II
Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale è inserito il seguente articolo:
Dopo l'accettazione dell'articolo 34quater, sono applicabili le seguenti disposizioni:
- Le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ammontano almeno ai tre quinti delle rendite massime.
- I sussidi federali per le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965 vanno diminuiti nella misura in cui sono aumentate le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- I contributi legali per la previdenza completiva dei lavoratori giusta l'articolo 34quater capoverso 3 devono essere aumentati, entro sei anni, all'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, semprechè non ne derivi una superassicurazione.
- La vigente aliquota di contributo dell'ente pubblico al finanziamento dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e delle prestazioni completive non può, nel complesso, essere ridotta.
- Il fondo speciale della Confederazione per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti va aggiunto al relativo fondo di compensazione.
- L'articolo 32bis capoverso 9 è abrogato.
Cronologia
- 1974-08-12 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 1974 448
- 1970-05-06 Riuscita dell'iniziativa FF 1970 I 693
- 1970-04-13 Iniziativa depositata il
- 1969-10-01 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 28,574 | 2.58 | ||
| Berna | 25,959 | 2.64 | ||
| Lucerna | 12,234 | 4.22 | ||
| Uri | 897 | 2.63 | ||
| Svitto | 2,724 | 2.96 | ||
| Obvaldo | 779 | 3.18 | ||
| Nidvaldo | 709 | 2.77 | ||
| Glarona | 804 | 2.11 | ||
| Zugo | 1,943 | 2.86 | ||
| Friburgo | 2,950 | 1.64 | ||
| Soletta | 6,170 | 2.75 | ||
| Basilea Città | 3,477 | 1.48 | ||
| Basilea Campagna | 3,558 | 1.74 | ||
| Sciaffusa | 1,438 | 1.97 | ||
| Appenzello Esterno | 635 | 1.3 | ||
| Appenzello Interno | 259 | 1.97 | ||
| San Gallo | 9,668 | 2.51 | ||
| Grigioni | 4,029 | 2.49 | ||
| Argovia | 11,557 | 2.67 | ||
| Turgovia | 3,301 | 1.81 | ||
| Ticino | 5,644 | 2.3 | ||
| Vaud | 3,201 | 0.63 | ||
| Vallese | 3,118 | 1.51 | ||
| Neuchâtel | 1,956 | 1.16 | ||
| Ginevra | 3,547 | 1.07 | ||
| Svizzera | 150,281 | 139,131 | 11,150 | 2.22 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO