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Iniziativa popolare 'Istituzione di un fondo nazionale per la costruzione di alloggi' (Inizativa Denner)

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1970-08-30
Data della votazione
1972-03-05
Firme valide
59,003
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 34sexies Cost.

Osservazione: Inizio della raccolta delle firme: l'iniziativa è stata lanciata alla fine di agosto 1970. La data esatta dell'inizio della raccolta delle firme non può essere stabilita. Votazione: Il controprogetto dell'Assemblea federale è stato accettato, vedi RU 1972 1681.

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è completata come segue:

I

La Costituzione federale è completata con un nuovo articolo 34sexies dal tenore seguente:

Art. 34sexies

1Per promuovere sia la costruzione sia l'accesso alla proprietà di appartamenti a dei saggi che siano adeguati alla capacità finanziaria delle famiglie e dei particolari, la Confederazione istituisce un fondo nazionale per la costruzione: Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di detto fondo, che sono scelti fra i rappresentanti della economia, dei proprietari immobiliari e dei locatari.

2Al fondo nazionale per la costruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. aPer quel che concerne le persone fisiche; concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con obbligo d'ammortamento, in vista dell'acquisto di un appartamento di una case monofamiliare in proprio per il loro uso personale. L'interesse di questi prestiti ipotecari dovrà variare dal 3 al 4 1/2 percento al massimo secondo il reddito del debitore. Non saranno concessi prestiti per appartamenti di vacanza né per case di lusso
  2. bPer quel che concerne i proprietari immobiliari che si impegnano a far beneficiare interamente i loro locatari del vantaggio ottenuto in materia di saggi: concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale degli appartamenti, con obbligo di ammortamento, per degli immobili locativi in costruzione o progettati, e ciò a saggi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato
  3. cPer quel che concerne i Comuni o le istituzioni di utilità pubblica: concessione di prestiti ipotecari in vista della costruzione di ricoveri e di appartamenti per persone anziane, fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con l'obbligo d'ammortamento, e ciò a dei saggi del 2 fino al 3 percento
  4. dPartecipazione finanziaria alla valorizzazione dei terreni edilizi e di grandi progetti, in collaborazione con i servizi di pianificazione regionale, le autorità cantonali e comunali.

3Il fondo nazionale per la costruzione è alimentato da:

  1. aun'imposizione annuale sulle proprie risorse, comprese le riserve, secondo una tariffa progressiva dello 0,1 all'1 percento fino a 100 milioni, dell' l all'1,25 percento fino a 500 milioni e dell' 1,5 percento oltre 500 milioni di franchi, che le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare per quanto il loro capitale, compreso le riserve, sia superiore a 10 milioni di franchi;
  2. buna tassa all'esportazione, al massimo dell'8 percento del valore franco frontiera su le merci esportate, provenienti dal libero traffico nell'interno del Paese, e su l'aumento di valore per quel che concerne le merci di transito che sono sottoposte ad una trasformazione nel Paese;
  3. cun contributo annuo di 500 franchi al massimo per ogni straniero impiegato, che tutte le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare quando esse occupino più di 5 lavoratori stranieri;
  4. drisorse supplementari ottenute con la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie e l'emissione di prestiti per la costruzione, e ciò al massimo fino all'ammontare dei mezzi propri del fondo. I prestiti per la costruzione fruiscono della priorità su tutti gli altri prestiti.

4La Confederazione prende le disposizioni necessarie onde permettere che le economie domestiche con un modesto reddito fruiscano in primo luogo delle prestazioni del fondo nazionale per la costruzione, e che le famiglie con prole e le persone anziane siano privilegiate. Essa emana delle prescrizioni in virtù delle quali gli appartamenti e le case monofamiliari in proprietà, che sono al beneficio dei prestiti ipotecari del fondo, non possano essere gravate oltre e siano sottratte alla realizzazione forzata. Devono essere riservate le disposizioni legali sulla realizzazione forzata richiesta in sede giudiziaria, in relazione all'esclusione di un co-proprietario della comunità per quel che concerne la proprietà per piano, come pure l'esecuzione della realizzazione forzata per quel che concerne i crediti del fondo nazionale per la costruzione.

5La Confederazione può prevedere, per via legislativa, delle eccezioni in vista della liberazione parziale o totale delle imposizioni, delle tasse e dei contributi. Inoltre, la legislazione sulle imposizioni, le tasse ed i contributi dovrà essere prevista in modo che il fondo nazionale per la costruzione riceva annualmente, a decorrere dal 1973, almeno 1,5 miliardi di franchi. Restano riservate le disposizioni legali della Confederazione che contemplano la sospensione o una riduzione temporanea delle imposizioni, delle tasse e dei contributi nel caso di una modificazione della parità del franco svizzero e in quello di una recessione. Queste disposizioni dovranno comunque prevedere che le somme in tal modo soppresse o ridotte abbiano ad essere sostituite con anticipazioni attinte dai fondi generali della Confederazione. L'obbligo di pagare le imposizioni, le tasse ed i contributi cessa al momento in cui il fondo avrà ottenuto complessivamente una somma di 15 miliardi di franchi.

6La Confederazione prende i provvedimenti necessari per lottare contro la speculazione, per quel che concerne gli immobili finanziati dal fondo nazionale per la costruzione.

II

Le leggi e i decreti d'esecuzione, che sono di competenza della Confederazione, dovranno essere elaborati in modo ch'essi entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 27,538 2.5
Berna 8,879 0.91
Lucerna 3,036 1.05
Uri 67 0.2
Svitto 300 0.33
Obvaldo 62 0.25
Nidvaldo 93 0.36
Glarona 65 0.17
Zugo 528 0.77
Friburgo 267 0.15
Soletta 1,932 0.87
Basilea Città 3,432 1.49
Basilea Campagna 1,326 0.65
Sciaffusa 696 0.97
Appenzello Esterno 237 0.49
Appenzello Interno 27 0.21
San Gallo 3,940 1.03
Grigioni 655 0.42
Argovia 2,814 0.65
Turgovia 1,190 0.66
Ticino 113 0.05
Vaud 1,266 0.25
Vallese 105 0.05
Neuchâtel 177 0.11
Ginevra 258 0.08
Svizzera 59,019 59,003 16 0.95

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 5 marzo 1972

Iniziativa popolare: L'oggetto è stato respinto (Sì 28.95% / No 67.12%)

Osservazione: Suffrages "oui" = 360'292. Il manque les données concernant les suffrages valables sans réponse (suffrages qui ne portent pas de réponse à la proposition en question [initiative ou contre-projet] mais qui ont donné une réponse à la solution de rechange. Ils ne valent donc pas comme suffrages blancs). Suffrages sans réponse: initiative = 48'915, contre-projet = 83'991 (suffrages entrant en considération: suffrages "oui" + "non"). Voir aussi à ce sujet FF 1984 II 408s.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 33.89 98,090 180,845 46.17
Berna 33.28 57,728 109,426 29.32
Lucerna 31.8 16,491 34,485 32.35
Uri 34.04 2,935 5,186 46.22
Svitto 28.98 5,123 11,992 35.81
Obvaldo 23.32 980 3,081 30.15
Nidvaldo 27.74 2,003 5,045 49.99
Glarona 26.04 2,012 5,567 36.57
Zugo 32.07 5,758 11,588 49.11
Friburgo 20.22 6,002 21,599 29.39
Soletta 36.39 14,715 24,651 32.84
Basilea Città 34.09 20,678 36,337 42.83
Basilea Campagna 34.23 15,069 27,193 38.72
Sciaffusa 27.91 7,570 18,007 70.9
Appenzello Esterno 22.83 2,773 8,609 43.7
Appenzello Interno 12.12 352 2,495 38.84
San Gallo 26.48 24,032 62,722 44.07
Grigioni 28.84 9,212 19,749 37.26
Argovia 31.04 27,776 57,385 39.94
Turgovia 19.34 9,286 37,212 51.18
Ticino 18.64 6,185 25,682 25.15
Vaud 17.72 12,139 54,627 24.38
Vallese 16.89 3,721 18,018 18.78
Neuchâtel 17.24 4,102 19,095 25.58
Ginevra 13.34 5,560 34,719 24.26
Svizzera 28.95 360,262 835,315 35.71

Controprogetto: L'oggetto è stato accettato (Sì 58.47% / No 34.78%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 56.82 164,427 105,056 46.17
Berna 53.15 92,198 69,503 29.32
Lucerna 53.58 27,783 21,837 32.35
Uri 50.16 4,325 3,316 46.22
Svitto 48.93 8,651 7,634 35.81
Obvaldo 57.05 2,398 1,526 30.15
Nidvaldo 59.35 4,286 2,606 49.99
Glarona 60.77 4,696 2,703 36.57
Zugo 57.15 10,261 6,546 49.11
Friburgo 64.43 19,125 8,515 29.39
Soletta 50.23 20,312 17,263 32.84
Basilea Città 57.24 34,725 18,968 42.83
Basilea Campagna 52.12 22,946 17,350 38.72
Sciaffusa 57.76 15,666 8,385 70.9
Appenzello Esterno 58.85 7,147 4,229 43.7
Appenzello Interno 70.36 2,044 767 38.84
San Gallo 57.16 51,870 32,715 44.07
Grigioni 56.41 18,016 10,220 37.26
Argovia 52.28 46,781 35,226 39.94
Turgovia 59.64 28,636 16,293 51.18
Ticino 70.32 23,334 8,650 25.15
Vaud 73.97 50,682 15,753 24.38
Vallese 71.65 15,780 5,464 18.78
Neuchâtel 71.19 16,934 6,057 25.58
Ginevra 83.0 34,606 6,290 24.26
Svizzera 58.47 727,629 432,872 35.71

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali