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Iniziativa popolare 'Per la salvaguardia dei diritti popolari e della sicurezza nella costruzione e nell'esercizio degli impianti nucleari'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1975-06-09
Data della votazione
1979-02-18
Firme valide
123,779
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 24 quinquies cpv 3-9 Cost. e Disp. transitorio Cost.

Osservazione: Controprogetto indiretto: decreto federale del 06.10.1978 concernente la legge sull'energia nucleare, RU 1979 816. Vedi anche GAAC 44.2.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 24quinquies della Costituzione federale è completato con i seguenti nuovi capoversi:

Art. 24quinquies cpv. 3 a 9 Cost. (nuovi)

3Le centrali nucleari e gli impianti per l'ottenimento, il trattamento o il deposito di combustibili nucleari e residui radioattivi, in seguito chiamati impianti nucleari, soggiacciono a concessione, come pure gli ampliamenti di impianti esistenti. Per le centrali nucleari la durata della concessione è di al massimo 25 anni; una protrazione è possibile con una nuova procedura.

4Il rilascio della concessione è di competenza dell'Assemblea federale. Condizione per il rilascio è l'approvazione degli aventi diritto di voto del comune in cui è sito l'impianto in blocco con i comuni limitrofi, nonché degli aventi diritto di voto di ogni singolo Cantone il cui territorio non dista più di 30 km dall'impianto nucleare.

5La concessione per un impianto nucleare può essere rilasciata se sono garantite la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sorveglianza del sito dell'impianto fino all'eliminazione di tutte le fonti di pericolo. I provvedimenti per proteggere la popolazione, in particolare in caso di catastrofe, vanno resi di pubblico dominio almeno sei mesi avanti la prima votazione.

6Se la protezione dell'uomo e dell'ambiente lo esige, l'Assemblea federale deve disporre la chiusura temporanea o definitiva o la soppressione dell'impianto nucleare senza indennizzo.

7Il titolare della concessione è responsabile per ogni danno dovuto all'esercizio o all'eliminazione dell'impianto, ai combustibili nucleari ad esso destinati o ai residui radioattivi da esso provenienti. Parimenti, chi trasporta combustibili nucleari o residui radioattivi è responsabile per ogni danno che ne deriva. Le pretese dei danneggiati nei confronti del responsabile e dell'assicurazione non si prescrivono prima di novant'anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Il legislatore provvede, mediante prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, alla sufficiente soddisfazione dei diritti di tutti i danneggiati. Esso istituisce altresì un fondo cui le persone sottoposte all'obbligo di assicurazione versano contributi per compensare costi eventualmente non coperti.

8In caso di impianti nucleari in zona di confine, interna o estera, la Confederazione si adopera affinché sia garantita in ambo le parti del confine la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

9In caso di violazione delle presenti disposizioni costituzionali e dei pertinenti disposti esecutivi hanno diritto di ricorso anche i comuni e i Cantoni chiamati ad esprimersi secondo il capoverso 4.

Disposizione transitoria

La procedura di concessione dev'essere eseguita anche per gli impianti nucleari già esistenti; per gli impianti in costruzione o in esercizio al 1° giugno 1975 non occorre l'approvazione degli aventi diritto di voto dei comuni e dei Cantoni menzionati al capoverso 4. Se entro tre anni la concessione non può essere rilasciata, l'impianto dev'essere chiuso.

(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 18,108 18,083 25 1.63
Berna 14,327 13,974 353 1.43
Lucerna 3,706 3,682 24 1.26
Uri 322 315 7 0.93
Svitto 332 332 0 0.35
Obvaldo 53 53 0 0.21
Nidvaldo 13 13 0 0.05
Glarona 190 188 2 0.51
Zugo 785 785 0 1.08
Friburgo 3,226 3,194 32 1.74
Soletta 2,911 2,905 6 1.33
Basilea Città 14,099 14,097 2 6.55
Basilea Campagna 17,685 17,642 43 8.26
Sciaffusa 1,162 1,162 0 1.67
Appenzello Esterno 275 273 2 0.58
Appenzello Interno 7 7 0 0.05
San Gallo 3,898 3,875 23 1.01
Grigioni 767 685 82 0.43
Argovia 6,022 6,005 17 1.36
Turgovia 584 574 10 0.32
Ticino 1,454 1,437 17 0.56
Vaud 9,307 9,291 16 1.8
Vallese 1,074 1,067 7 0.5
Neuchâtel 11,557 11,509 48 7.15
Ginevra 12,848 12,631 217 3.7
Svizzera 124,712 123,779 933 1.97

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 18 febbraio 1979: L'oggetto è stato respinto (Sì 48.80% / No 51.20%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 45.24 167,574 202,819 54.46
Berna 43.73 126,823 163,214 49.24
Lucerna 46.95 44,888 50,717 53.71
Uri 51.16 6,101 5,824 56.95
Svitto 46.22 12,377 14,401 47.24
Obvaldo 49.83 4,014 4,042 51.71
Nidvaldo 46.17 4,535 5,287 55.42
Glarona 45.4 5,318 6,395 52.09
Zugo 47.0 11,831 13,340 58.49
Friburgo 53.27 24,244 21,269 40.53
Soletta 43.26 32,736 42,945 55.94
Basilea Città 69.04 46,397 20,806 48.34
Basilea Campagna 61.89 44,651 27,489 54.89
Sciaffusa 45.38 14,368 17,293 77.45
Appenzello Esterno 41.21 6,372 9,092 52.44
Appenzello Interno 40.75 1,515 2,203 46.84
San Gallo 46.62 51,307 58,755 48.63
Grigioni 54.53 24,981 20,831 46.32
Argovia 35.43 48,131 87,727 51.93
Turgovia 39.6 23,109 35,241 56.37
Ticino 53.68 36,006 31,069 46.28
Vaud 58.37 73,029 52,076 41.13
Vallese 43.5 21,644 28,109 37.87
Neuchâtel 64.55 27,622 15,172 44.66
Ginevra 67.42 50,502 24,410 41.87
Giura 65.83 10,405 5,401 39.8
Svizzera 48.8 920,480 965,927 49.58

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali