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Iniziativa popolare 'Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1974-10-30
Data della votazione
1981-04-05
Firme valide
55,954
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 69ter Cost. e disp. transitorio

Osservazione: Controprogetto indiretto: legge sugli stranieri del 19.06.1981; FF 1981 II 554. Respinto dal popolo il 06.06.1982, vedi votazione Nr. 309. Inizio della raccolta delle firme: l'iniziativa è stata lanciata alla fine d'ottobre 1974.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 69ter della Costituzione è sostituito dalla seguente nuova disposizione:

Art. 69ter

1La legislazione nel campo della politica degli stranieri è di competenza della Confederazione.

2Questa legislazione assicura agli stranieri i diritti dell'uomo, la sicurezza sociale e il ricongiungimento con le famiglie. Essa considera in ugual misura gli interessi degli svizzeri e degli stranieri. Essa tiene conto di un equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico.

3I permessi di dimora devono essere rinnovati salvo che il giudice ordini l'espulsione per un'infrazione prevista dal diritto penale. Come provvedimenti di politica demografica sono ammesse soltanto restrizioni all'immigrazione, esclusi i rinvii. I profughi sono eccettuati da eventuali restrizioni all'immigrazione.

4La Confederazione, i Cantoni e i Comuni consultano gli stranieri sui problemi che il concernono. D'intesa con essi, ne promuovono l'integrazione nella società svizzera; la legislazione prevede misure appropriate.

5L'esecuzione della legislazione federale incombe ai Cantoni sotto l'alta vigilanza della Confederazione; la legislazione federale può riservare determinate competenze alle autorità federali ed assicura agli stranieri una completa protezione giuridica, incluso il diritto di ricorrere ai tribunali.

Disposizioni transitorie

1Al più tardi entro tre anni, il Consiglio federale presenta alle Camere federali un disegno di legge conforme ai principi dell'articolo 69ter.

2Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, gli stranieri fruiscono come gli svizzeri della libertà d'espressione, di riunione, d'associazione e di domicilio come anche della libera scelta del posto di lavoro.

3Il numero dei permessi d'entrata concessi agli stranieri per esercitare un'attività lucrativa non deve superare il numero dei lavoratori stranieri partiti l'anno precedente. I lavoratori partiti volontariamente hanno la precedenza nell'ottenimento del permesso d'entrata per l'anno successivo. Queste disposizioni possono essere mitigate dalla legislazione federale al più presto 10 anni dopo la loro entrata in vigore. Sono eccettuati funzionari delle organizzazioni internazionali.

4Il capoverso 3 dell'articolo costituzionale entra in vigore con l'accetazione dell'iniziativa.

5Gli stagionali sono equiparati ai dimoranti. Le attuali restrizioni giuridiche devono essere abolite entro 5 anni dall'accettazione dell'iniziativa.

L'articolo 69ter entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale.

(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.)

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 13,887 13,866 21 1.25
Berna 8,245 8,120 125 0.83
Lucerna 3,094 3,093 1 1.06
Uri 422 422 0 1.24
Svitto 456 454 2 0.48
Obvaldo 262 262 0 1.03
Nidvaldo 204 204 0 0.74
Glarona 18 18 0 0.05
Zugo 957 338 619 0.46
Friburgo 1,104 1,081 23 0.59
Soletta 1,077 1,074 3 0.49
Basilea Città 4,346 4,346 0 2.05
Basilea Campagna 1,596 1,592 4 0.74
Sciaffusa 1,244 1,243 1 1.8
Appenzello Esterno 87 86 1 0.18
Appenzello Interno 2 2 0 0.02
San Gallo 3,031 3,027 4 0.79
Grigioni 405 405 0 0.25
Argovia 1,365 1,361 4 0.31
Turgovia 681 680 1 0.38
Ticino 525 523 2 0.2
Vaud 3,996 3,990 6 0.77
Vallese 954 952 2 0.44
Neuchâtel 2,376 2,375 1 1.49
Ginevra 6,476 6,440 36 1.88
Svizzera 56,810 55,954 856 0.89

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 5 aprile 1981: L'oggetto è stato respinto (Sì 16.22% / No 83.78%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 15.63 46,445 250,686 42.86
Berna 13.64 27,327 173,006 33.16
Lucerna 12.74 9,969 68,269 42.4
Uri 10.13 1,029 9,127 47.47
Svitto 11.07 2,522 20,258 38.22
Obvaldo 8.64 535 5,656 38.06
Nidvaldo 9.82 794 7,294 42.71
Glarona 7.08 672 8,815 41.92
Zugo 12.3 2,693 19,210 48.7
Friburgo 24.21 10,902 34,124 38.72
Soletta 13.34 6,904 44,861 37.75
Basilea Città 18.81 9,528 41,125 36.54
Basilea Campagna 17.99 9,481 43,234 38.82
Sciaffusa 15.17 4,453 24,910 70.93
Appenzello Esterno 10.5 1,257 10,715 39.63
Appenzello Interno 7.08 244 3,200 41.48
San Gallo 10.07 8,426 75,215 35.78
Grigioni 8.79 3,596 37,309 39.91
Argovia 11.76 11,071 83,095 34.58
Turgovia 10.44 4,803 41,217 43.18
Ticino 18.24 13,205 59,192 47.98
Vaud 24.74 28,201 85,790 36.67
Vallese 12.96 8,193 55,046 46.05
Neuchâtel 30.54 14,635 33,282 50.36
Ginevra 24.12 19,743 62,100 45.01
Giura 44.32 5,903 7,417 32.75
Svizzera 16.22 252,531 1,304,153 39.88

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali