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Iniziativa popolare 'Per un approvvigionamento energetico sicuro, economico ed ecologico'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1980-06-17 – 1981-12-17
Data della votazione
1984-09-23
Firme valide
115,191
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
art. 24octies Cost.

Osservazione: vedi GAAC 48.53.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24octies (nuovo)

1In collaborazione con i Cantoni e i Comuni, la Confederazione persegue una politica energetica volta a:

  1. promuovere la qualità della vita, moderando quanto possibile l'impiego dell'energia;
  2. garantire la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente;
  3. preservare alle generazioni future i fondamenti naturali della vita;
  4. assicurare l'approvvigionamento energetico per i bisogni fondamentali, evitando nel contempo dipendenze unilaterali da agenti energetici importati e non rinnovabili e da tecnologie pesanti;
  5. sfruttare prioritariamente le fonti energetiche indigene e rinnovabili, sempre salvaguardando il paesaggio;
  6. decentralizzare la produzione dell'energia.

2La Confederazione emana prescrizioni, o stabilisce principî che dovranno essere attuati dalla legislazione cantonale, su:

  1. le esigenze minime in materia di isolamento termico delle nuove costruzioni, comprese le trasformazioni e le rinnovazioni se soggette ad autorizzazione;
  2. la valutazione termotecnica degli edifici locati e la comunicazione dei risultati ai conduttori;
  3. il promovimento dell'uso di mezzi di trasporto con vantaggioso bilancio energetico, a carico di quelli con svantaggioso bilancio energetico;
  4. il calcolo e la dichiarazione del rendimento energetico di impianti, macchine e veicoli;
  5. gli incentivi finanziari al risparmio energetico, al miglioramento del rendimento energetico di impianti, macchine e veicoli, al miglioramento delle tecniche di sfruttamento dell'energia e alla ricerca, allo sviluppo e allo sfruttamento di fonti energetiche indigene e rinnovabili;
  6. il divieto di tariffe volte a stimolare il consumo d'energia;
  7. la limitazione dell'erogazione di elettricità per la produzione di calore e per gli impianti di climatizzazione e l'obbligo delle centrali elettriche di riprendere sulla loro rete la corrente prodotta negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore. Il prezzo di questa corrente si determina in funzione dell'utilità marginale per le centrali medesime.

3Per finanziare le misure previste nei capoversi 1 e 2, la Confederazione istituisce in via legislativa tasse, a destinazione vincolata, sui combustibili fossili non rinnovabili e sull'elettricità d'origine nucleare ed idraulica. Il fabbisogno energetico di base per abitante è esente da queste tasse. Sugli agenti energetici non possono essere riscosse imposte che non siano specialmente destinate all'attuazione degli scopi di cui ai capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 36ter capoversi 1 e 2 concernente il prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti.

4Almeno il 75 per cento della somma assegnata dalla Confederazione alla ricerca energetica dev'essere impiegato per gli scopi previsti nel capoverso 1 e per le misure previste nel capoversi 2. I risultati di questa ricerca devono essere pubblicati.

5L'esecuzione delle disposizioni previste nel capoverso 2 e la riscossione delle tasse di cui al capoverso 3 spettano ai Cantoni, sempreché la legislazione federale non disponga altrimenti. Il diritto cantonale disciplina la collaborazione dei Comuni; quello federale, la collaborazione delle organizzazioni private.

Disposizioni transitorie

1La legislazione federale d'esecuzione dell'articolo 24octies dev'essere approntata e, riservato il referendum, messa in vigore entro tre anni dall'accettazione del detto articolo costituzionale.

2Sino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione della Confederazione e del Cantone di sito interessato, non possono più essere accordate autorizzazioni per centrali idrauliche o termiche convenzionali di potenza elettrica superiore a 35 MW o di potenza termica superiore a 100 MW. La presente disposizione non si applica agli impianti nucleari per i quali, il 1° gennaio 1980, le competenti autorità federali avevano già accordato la licenza di costruire.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 29,138 28,903 235 2.57
Berna 14,563 14,321 242 1.57
Lucerna 4,128 4,104 24 1.38
Uri 373 371 2 1.11
Svitto 623 618 5 0.63
Obvaldo 253 252 1 0.96
Nidvaldo 288 287 1 0.99
Glarona 192 190 2 0.52
Zugo 638 634 4 0.83
Friburgo 780 768 12 0.41
Soletta 4,247 4,223 24 1.94
Basilea Città 12,200 12,184 16 6.03
Basilea Campagna 13,188 13,061 127 5.94
Sciaffusa 1,220 1,210 10 1.74
Appenzello Esterno 328 323 5 0.68
Appenzello Interno 41 41 0 0.32
San Gallo 4,329 4,251 78 1.09
Grigioni 1,513 1,478 35 0.91
Argovia 5,068 4,907 161 1.08
Turgovia 1,054 1,034 20 0.56
Ticino 5,184 5,051 133 1.88
Vaud 7,016 6,905 111 1.31
Vallese 530 510 20 0.23
Neuchâtel 3,093 3,043 50 1.94
Ginevra 5,180 5,102 78 1.45
Giura 1,438 1,420 18 2.21
Svizzera 116,605 115,191 1,414 1.81

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 23 settembre 1984: L'oggetto è stato respinto (Sì 45.77% / No 54.23%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 44.81 149,432 184,083 46.82
Berna 43.89 109,942 140,568 40.09
Lucerna 45.8 39,678 46,963 44.46
Uri 44.65 4,344 5,386 43.76
Svitto 41.53 10,156 14,297 38.25
Obvaldo 45.07 3,211 3,914 40.75
Nidvaldo 41.89 3,883 5,386 45.13
Glarona 41.57 4,199 5,901 43.73
Zugo 40.43 9,971 14,690 50.89
Friburgo 41.94 15,738 21,786 30.49
Soletta 40.61 28,712 41,989 49.11
Basilea Città 71.14 49,299 19,995 50.95
Basilea Campagna 62.07 47,787 29,202 53.3
Sciaffusa 42.7 13,373 17,948 73.1
Appenzello Esterno 40.01 5,828 8,737 46.43
Appenzello Interno 35.46 1,263 2,299 40.68
San Gallo 40.5 44,663 65,619 45.0
Grigioni 42.36 17,274 23,502 38.31
Argovia 32.07 38,746 82,070 41.7
Turgovia 34.68 16,539 31,152 42.2
Ticino 55.48 30,770 24,692 34.98
Vaud 52.26 55,885 51,045 33.4
Vallese 34.46 14,659 27,879 29.22
Neuchâtel 51.46 16,867 15,913 33.81
Ginevra 57.22 34,534 25,824 32.36
Giura 53.58 7,014 6,076 31.09
Svizzera 45.77 773,767 916,916 41.62

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali