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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1989-09-26 – 1991-03-26
Firme valide
262,435
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Inserzione Cost. Modificazione art. 31octies Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31 octies (nuovo)

1Le misure e disposizioni della Conferenza in virtù dell'articolo 31bis si attengono ai seguenti compiti dell'agricoltura:

  1. utilizzare e tutelare in modo responsabile le basi vitali naturali;
  2. approvvigionare la popolazione con derrate alimentari di alta qualità;
  3. assicurare una produzione agricola che garantisca l'indipendenza del Paese;
  4. contribuire sostanzialmente alla vita economica e sociale nelle zone rurali.

2Per far sì che l'agricoltura possa svolgere questi compiti, la Confederazione adotta segnatamente le seguenti misure:

  1. nell'ambito delle proprie competenze, garantisce che la ricerca, la consulenza e la formazione agricole siano indirizzate in funzione dei compiti dell'agricoltura;
  2. provvede affinché i compiti dell'agricoltura siano assolti da aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo; sono autorizzate eccezioni unicamente se giustificate da interessi pubblici superiori;
  3. limita l'allevamento di animali da reddito alle aziende che dispongono di una propria adeguata base foraggera, salve le eccezioni conformemente alla lettera b;
  4. promuove una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali e orientata secondo le prospettive di smercio e a questo scopo sostiene misure di cooperazione professionale;
  5. può disciplinare l'impiego di sostanza ausiliarie e di metodi di produzione nonché l'ammissione di nuove tecnologie nella produzione vegetale e animale;
  6. provvede affinché l'agricoltura indigena non sia svantaggiata dalle prescrizioni di produzione rispetto alla concorrenza internazionale;
  7. provvede affinché, con un'organizzazione razionale del lavoro conforme alle condizioni naturali di produzione, i prezzi dei prodotti, per quanto possibile, e l'indennizzo di prestazioni in favore dell'economia generale permettano di ottenere un adeguato reddito contadino;
  8. può promuovere la produzione di materie prime vegetali rinnovabili che, attraverso l'utilizzazione giudiziosa delle risorse indigene, influiscano positivamente, in particolare, sull'equilibrio ecologico.

3A questo scopo la Confederazione può impiegare fondi federali a destinazione vincolata o generali.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 16,998 16,103 895 1.4
Berna 54,661 51,749 2,912 5.47
Lucerna 17,955 17,443 512 5.46
Uri 2,794 2,645 149 7.86
Svitto 8,973 8,715 258 7.89
Obvaldo 4,001 3,868 133 13.42
Nidvaldo 2,681 2,608 73 7.99
Glarona 1,765 1,701 64 4.52
Zugo 1,930 1,894 36 2.23
Friburgo 11,125 10,719 406 5.16
Soletta 14,599 14,192 407 6.26
Basilea Città 372 370 2 0.19
Basilea Campagna 5,022 4,945 77 2.15
Sciaffusa 4,175 4,048 127 5.65
Appenzello Esterno 3,111 3,027 84 5.88
Appenzello Interno 635 597 38 4.4
San Gallo 21,645 21,294 351 5.07
Grigioni 12,344 12,112 232 7.11
Argovia 13,551 13,243 308 2.67
Turgovia 20,952 20,266 686 9.84
Ticino 2,011 1,968 43 0.69
Vaud 12,062 11,667 395 2.0
Vallese 9,232 8,738 494 3.52
Neuchâtel 9,094 8,685 409 5.41
Ginevra 13,633 13,029 604 3.47
Giura 7,253 6,809 444 10.36
Svizzera 272,574 262,435 10,139 3.89

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali