← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1993-06-01 – 1994-12-01
Data della votazione
1998-09-27
Firme valide
111,306
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 31octies Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31octies (nuovo)

1Il campo di protezione della legislazione per la conservazione di una sana popolazione rurale ai sensi dell'articolo 31bis capoverso 3 lettera b è limitato alle aziende rurali con contadini e contadine indipendenti. Questi, nello svolgimento della loro attività, rispettano i cicli della natura e l'interdipendenza tra uomo, animale ed ambiente, e pertanto producono in modo quanto possibile naturale e nel rispetto per gli animali.

2Le aziende rurali che adempiono queste condizioni hanno diritto, per compensare le loro prestazioni a favore dell'ecologia, per la protezione degli animali e nell'interesse dell' economia generale, a pagamenti diretti, nella misura in cui questi sono necessari per mantenere in vita e assicurare l'esistenza delle aziende e per conseguire un reddito adeguato.

3Quali misure protezionistiche per i prodotti agricoli e per le merci da essi derivanti, sono ammessi unicamente pagamenti diretti alle aziende rurali come pure dazi senza ulteriori tasse (tasse di compensazione, sopraddazi, maggiorazioni sulla tara, maggiorazioni di prezzi, prelievi). I dazi sui prodotti agricoli e sulle merci da essi derivanti vengono stabiliti con un decreto federale soggetto a referendum; altrimenti valgono al massimo le aliquote doganali del 1°gennaio 1993.

4A meno che la legislazione non stabilisca una definizione equivalente, quali requisiti per le aziende ai sensi del capoverso 1 valgono le norme emanate dalle organizzazioni riconosciute nella realizzazione di colture biologiche, oppure da organizzazioni riconosciute nell'applicazione di altri sistemi comparabili di coltura ecologica, come pure le norme su forme di produzione particolarmente favorevoli alla tutela degli animali, come in particolare l'allevamento controllato in libertà degli animali da reddito.

5I pagamenti diretti alle aziende ai sensi del capoverso 2 ammontano almeno a franchi 3000 per ettaro; al massimo tuttavia a franchi 50 000 per azienda. L'importo massimo non può essere eluso mediante il frazionamento delle aziende. In caso di dubbio vale la situazione al 1° gennaio 1993. In via legislativa possono essere decisi pagamenti diretti maggiori per le regioni di montagna o contributi per l'alpicoltura. Il Consiglio federale stabilisce i limiti di reddito e sostanza per i beneficiari dei pagamenti diretti.

6Nella misura in cui la legislazione non contiene norme per l'adeguamento periodico di tali importi allo sviluppo del valore del denaro, i pagamenti diretti devono essere adeguati annualmente all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della vita, sulla base della situazione al 1° gennaio 1993.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 28,049 27,504 545 2.35
Berna 15,254 14,945 309 1.59
Lucerna 4,845 4,818 27 1.43
Uri 147 145 2 0.4
Svitto 1,123 1,109 14 0.92
Obvaldo 289 287 2 0.93
Nidvaldo 190 189 1 0.53
Glarona 487 480 7 1.22
Zugo 1,034 1,028 6 1.14
Friburgo 1,153 1,147 6 0.52
Soletta 4,942 4,884 58 2.06
Basilea Città 10,581 10,553 28 5.36
Basilea Campagna 10,060 9,909 151 3.94
Sciaffusa 1,488 1,474 14 1.99
Appenzello Esterno 476 468 8 0.86
Appenzello Interno 53 50 3 0.34
San Gallo 6,140 6,091 49 1.38
Grigioni 1,200 1,140 60 0.62
Argovia 9,182 9,050 132 1.73
Turgovia 1,608 1,512 96 0.69
Ticino 1,915 1,840 75 0.61
Vaud 6,217 6,171 46 1.02
Vallese 2,417 2,348 69 0.87
Neuchâtel 1,800 1,775 25 1.08
Ginevra 1,481 1,428 53 0.36
Giura 976 961 15 1.39
Svizzera 113,107 111,306 1,801 1.59

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 27 settembre 1998: L'oggetto è stato respinto (Sì 23% / No 77%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 27.35 100,969 268,218 49.22
Berna 26.79 94,539 258,395 53.58
Lucerna 19.42 26,281 109,032 60.15
Uri 24.16 3,222 10,116 54.08
Svitto 18.86 7,849 33,769 50.83
Obvaldo 12.29 1,538 10,978 57.98
Nidvaldo 15.12 2,325 13,048 59.9
Glarona 21.57 2,636 9,586 50.41
Zugo 20.46 7,333 28,503 57.53
Friburgo 14.73 12,870 74,512 56.9
Soletta 28.03 25,525 65,554 56.63
Basilea Città 30.87 20,289 45,443 55.33
Basilea Campagna 24.46 21,590 66,667 51.92
Sciaffusa 24.27 7,759 24,213 70.46
Appenzello Esterno 21.94 4,622 16,447 60.13
Appenzello Interno 13.45 783 5,039 59.13
San Gallo 24.34 36,663 113,944 53.97
Grigioni 24.96 14,022 42,156 45.74
Argovia 23.22 40,294 133,264 50.84
Turgovia 17.85 13,300 61,215 54.92
Ticino 34.7 25,799 48,546 41.09
Vaud 13.7 22,726 143,106 46.05
Vallese 13.81 11,508 71,839 46.99
Neuchâtel 13.74 6,685 41,953 46.65
Ginevra 21.18 20,481 76,220 48.45
Giura 16.35 4,265 21,828 55.23
Svizzera 23.0 535,873 1,793,591 51.57

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali