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Iniziativa popolare federale 'La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute')

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1997-12-09 – 1999-06-09
Data della votazione
2003-05-18
Firme valide
108,081
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 34bis Disp. transitorio art. 24 (nuovo), art. 25(nuovo) Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34bis

1La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2L'assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica. Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.

3L'assicurazione malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:

  1. introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge;
  2. contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

4Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

5La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario.

La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure:

  1. regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;
  2. fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi;
  3. emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;
  4. se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, lei prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.

I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.

2Il ricavo di cui all'articolo 34bis capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.

Art. 25 (nuovo)

1Se la legge d'applicazione dell'articolo 34bis non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 34bis.

2Tiene in particolare conto dei seguenti principi:

  1. per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente al capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20'000 sul reddito e di franchi 1'000'000 sulla sostanza reale;
  2. i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nel capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 20,940 20,887 53 1.74
Berna 19,202 19,087 115 2.02
Lucerna 2,138 2,129 9 0.62
Uri 260 254 6 0.72
Svitto 1,161 1,161 0 0.91
Obvaldo 136 136 0 0.42
Nidvaldo 106 105 1 0.28
Glarona 271 266 5 0.69
Zugo 684 682 2 0.7
Friburgo 2,867 2,859 8 1.22
Soletta 3,990 3,955 35 1.62
Basilea Città 4,862 4,862 0 2.58
Basilea Campagna 4,165 3,885 280 1.5
Sciaffusa 1,695 1,361 334 1.85
Appenzello Esterno 397 385 12 0.72
Appenzello Interno 29 29 0 0.19
San Gallo 4,058 3,970 88 0.89
Grigioni 2,456 2,412 44 1.3
Argovia 4,947 4,918 29 0.91
Turgovia 2,025 1,998 27 0.88
Ticino 15,841 15,714 127 5.09
Vaud 6,007 5,954 53 0.97
Vallese 2,639 2,441 198 0.89
Neuchâtel 4,170 4,140 30 2.5
Ginevra 3,043 3,042 1 0.75
Giura 1,468 1,449 19 2.11
Svizzera 109,557 108,081 1,476 1.51

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 18 maggio 2003: L'oggetto è stato respinto (Sì 27.09% / No 72.91%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 28.02 114,792 294,843 52.1
Berna 27.45 88,948 235,121 48.61
Lucerna 19.92 24,577 98,775 53.72
Uri 21.44 2,548 9,336 48.06
Svitto 16.94 8,145 39,949 55.39
Obvaldo 14.07 1,644 10,038 52.87
Nidvaldo 12.91 1,937 13,066 55.43
Glarona 19.24 2,274 9,546 48.39
Zugo 16.93 6,378 31,298 57.4
Friburgo 29.72 22,846 54,036 48.16
Soletta 23.15 20,886 69,328 55.31
Basilea Città 36.58 22,259 38,592 53.47
Basilea Campagna 24.73 21,694 66,032 50.52
Sciaffusa 28.84 9,005 22,217 69.46
Appenzello Esterno 17.67 3,334 15,533 53.22
Appenzello Interno 12.97 567 3,804 43.22
San Gallo 20.22 28,022 110,589 48.29
Grigioni 23.75 12,690 40,737 42.31
Argovia 19.98 33,288 133,358 46.72
Turgovia 17.84 12,072 55,580 47.82
Ticino 40.75 29,468 42,852 37.73
Vaud 35.41 66,031 120,438 51.27
Vallese 25.01 18,435 55,268 40.11
Neuchâtel 40.57 23,214 34,006 55.6
Ginevra 38.02 40,785 66,496 50.78
Giura 43.78 9,234 11,856 44.75
Svizzera 27.09 625,073 1,682,694 49.68

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali