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Iniziativa popolare federale 'Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2002-01-29 – 2003-07-29
Firme valide
117,113
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 80

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art.80 Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.

2 La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:

a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;

b. agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;

c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;

d. l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita soltanto da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;

e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti su animali vanno sostituiti con metodi alternativi;

f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;

g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;

h. gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;

i. l'importazione in Svizzera di animali e prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

3 La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:

a. i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;

b. nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 22,495 22,388 107 1.79
Berna 16,136 15,905 231 1.67
Lucerna 3,871 3,854 17 1.09
Uri 426 423 3 1.2
Svitto 1,476 1,472 4 1.09
Obvaldo 265 265 0 0.8
Nidvaldo 205 205 0 0.52
Glarona 524 523 1 1.36
Zugo 1,375 1,373 2 1.32
Friburgo 1,924 1,889 35 0.77
Soletta 2,948 2,909 39 1.18
Basilea Città 5,304 5,304 0 2.84
Basilea Campagna 6,149 5,860 289 2.22
Sciaffusa 1,396 1,323 73 1.79
Appenzello Esterno 1,387 1,387 0 2.62
Appenzello Interno 124 110 14 0.73
San Gallo 7,398 7,373 25 1.61
Grigioni 4,099 4,003 96 2.14
Argovia 6,696 6,637 59 1.18
Turgovia 4,285 4,213 72 1.82
Ticino 4,413 4,388 25 1.38
Vaud 14,007 13,686 321 2.14
Vallese 2,292 2,257 35 0.79
Neuchâtel 2,304 2,261 43 1.35
Ginevra 5,675 5,628 47 1.33
Giura 1,502 1,477 25 2.14
Svizzera 118,676 117,113 1,563 1.59

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali