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Iniziativa popolare federale 'Contro l'importazione di pellicce'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2003-10-07 – 2005-04-07
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 80, cpv. 4 (nuovo)

Osservazione: Dazu vgl. BGE 131 II 449-457, abrufbar unter http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 (nuovo)

4 L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali