Iniziativa popolare federale 'Contro l'importazione di pellicce'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2003-10-07 – 2005-04-07
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 80, cpv. 4 (nuovo)
Osservazione: Dazu vgl. BGE 131 II 449-457, abrufbar unter http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 4 (nuovo)
4 L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.
Cronologia
- 2005-04-08 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2005 2419
- 2005-04-07 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2003-10-07 Inizio della raccolta delle firme
- 2003-09-23 Esame preliminare del FF 2003 5668
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO