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Iniziativa popolare 'Protezione dell'esercito e provocatori esteri'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1934-06-15
Firme valide
91,713
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 22bis e art. 70bis Cost.

Osservazione: Controprogetto indiretto: decreto federale del 21.06.1935, vedi RU 51 583; CP art. 271-276 e 301; RU 54 75. Inizio della raccolta delle firme: l'iniziativa è stata lanciata in giugno 1934.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

i sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che siano introdotti nella Costituzione federale i seguenti articoli 22bis e 70bis:

Art. 22bis

Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un assembramento di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od immagini riprodotti in altro modo, oppure della radiofonia o del grammofono, provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

chiunque, nelle medesime condizioni, lancia o divulga affermazioni ch'egli sa essere false e che sono tali da discreditare lo esercito,

chiunque incita una persona obbligata al servizio personale, alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa.

La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla sedizione o ad atti preparatori per la sedizione.

L'organizzazione giudiziaria militare e la giurisdizione dei tribunali militari sono applicabili.

Art. 70bis

Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero atti ufficiali a nome di uno Stato estero,

chiunque fa sul territorio svizzero, nell'interesse di un governo estero o di autorità estere, un servizio d'informazioni relativo all'attività politica di persone o di partiti, chiunque arruola altre persone per un siffatto servizio o lo favoreggia, è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclusione. Gli stranieri sono inoltre espulsi.

È in particolare considerato come circostanza aggravante l'avere incitato ad azioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera ovvero l'aver dato false informazioni di questa natura.

Le disposizioni generali del Codice penale federale sono applicabili.

I reati saranno giudicati dalla Corte penale federale in quanto il Consiglio federale non ne deferisca l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 20,836 20,800 36 3.26
Berna 3,205 3,202 3 0.46
Lucerna 201 201 0 0.1
Uri 352 351 1 1.43
Svitto 145 145 0 0.23
Obvaldo 391 391 0 1.98
Nidvaldo 170 170 0 1.07
Glarona 3,685 3,681 4 10.42
Zugo 58 58 0 0.16
Friburgo 227 227 0 0.16
Soletta 6,002 5,997 5 4.05
Basilea Città 6,798 6,798 0 4.24
Basilea Campagna 1,892 1,891 1 2.03
Sciaffusa 2,552 2,552 0 4.9
Appenzello Esterno 1,235 1,235 0 2.6
Appenzello Interno 184 184 0 1.34
San Gallo 5,004 5,002 2 1.75
Grigioni 4,865 4,818 47 3.79
Argovia 1,660 1,660 0 0.63
Turgovia 8,093 8,080 13 5.91
Ticino 3,128 3,114 14 1.94
Vaud 14,478 14,446 32 4.3
Vallese 4,580 4,577 3 3.25
Neuchâtel 1,375 1,375 0 1.13
Ginevra 759 758 1 0.44
Svizzera 91,875 91,713 162 2.22

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali