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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per veicoli a misura d'uomo'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2007-02-27 – 2008-08-27
Firme valide
123,670
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
art. 82a (nuovo); Disp. Trans. Art. 197 n. 8 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale

«per veicoli a misura d'uomo»

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 82a (nuovo) Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore

1 La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.

2 Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO2 o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.

3 Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.

4 La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.

5 I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocità massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

6 La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore)

1 Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:

a. ad cpv. 2: i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO2/km e 2.5 mg particelle/km.

b. Ad cpv. 3: il peso a vuoto massimo è di 2.2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni.

c. Ad cpv. 5: la velocità massima è di 100 km/h.

2 Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 38,521 38,489 32 2.89
Berna 20,261 20,221 40 2.09
Lucerna 4,753 4,722 31 1.28
Uri 253 253 0 0.72
Svitto 715 715 0 0.5
Obvaldo 180 180 0 0.52
Nidvaldo 296 296 0 0.73
Glarona 449 446 3 1.16
Zugo 1,419 1,419 0 1.29
Friburgo 2,641 2,626 15 0.98
Soletta 2,871 2,855 16 1.13
Basilea Città 7,345 7,312 33 3.92
Basilea Campagna 5,048 5,019 29 1.85
Sciaffusa 818 818 0 1.09
Appenzello Esterno 492 492 0 0.93
Appenzello Interno 122 122 0 0.78
San Gallo 4,284 4,276 8 0.91
Grigioni 1,399 1,388 11 0.73
Argovia 5,835 5,809 26 0.98
Turgovia 2,149 2,144 5 0.89
Ticino 3,959 3,927 32 1.18
Vaud 9,304 9,241 63 1.34
Vallese 1,007 995 12 0.33
Neuchâtel 3,540 3,526 14 2.06
Ginevra 5,316 5,278 38 1.18
Giura 1,123 1,101 22 1.58
Svizzera 124,100 123,670 430 1.61

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali