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Iniziativa popolare federale 'Sulle borse di studio'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2010-07-20 – 2012-01-20
Data della votazione
2015-06-14
Firme valide
117,069
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 66; Disp.trans. 197 n. 8

Osservazione: Rettifica: In seguito a un errore della Cancelleria federale, il testo che figura qui appresso non è stato pubblicato nel Foglio federale del 20 luglio 2010. La presente pubblicazione vi rimedia, ma non modifica il termine assegnato per la raccolta delle firme. Tale termine è iniziato il 20 luglio 2010 e scade il 20 gennaio 2012 (cfr. FF 2010 4445). Traduzione romanica pubblicata secondo l’art. 23 al 4 dell’ODP nell’edizione tedesca del Foglio federale del 27.07.2010: BBl 2010 5055.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 66 Sussidi all'istruzione

1 La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell’adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.

2 I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.

3 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, l’armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

4 L’esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 66 (Sussidi all'istruzione)

1 Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1-4 non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

2 Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:

a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e

b. in funzione dei costi di formazione.



1 RS 101
2 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 23,385 23,358 27 1.66
Berna 30,681 30,642 39 3.09
Lucerna 8,628 8,622 6 2.23
Uri 212 212 0 0.59
Svitto 982 982 0 0.66
Obvaldo 318 318 0 0.88
Nidvaldo 461 460 1 1.11
Glarona 167 167 0 0.42
Zugo 857 856 1 0.73
Friburgo 3,731 3,725 6 1.28
Soletta 3,833 3,818 15 1.47
Basilea Città 6,241 6,241 0 3.33
Basilea Campagna 4,496 4,489 7 1.62
Sciaffusa 682 682 0 0.87
Appenzello Esterno 501 501 0 0.94
Appenzello Interno 89 89 0 0.57
San Gallo 3,889 3,882 7 0.8
Grigioni 1,873 1,853 20 0.96
Argovia 7,343 7,331 12 1.17
Turgovia 1,746 1,735 11 0.68
Ticino 2,017 1,999 18 0.59
Vaud 8,766 8,749 17 1.19
Vallese 2,037 2,037 0 0.63
Neuchâtel 2,513 2,513 0 1.44
Ginevra 1,287 1,287 0 0.28
Giura 530 521 9 0.73
Svizzera 117,265 117,069 196 1.46

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 14 giugno 2015: L'oggetto è stato respinto (Sì 27.46% / No 72.54%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 26.63 104,096 286,783 44.33
Berna 26.69 74,977 205,929 39.74
Lucerna 22.07 24,939 88,038 42.75
Uri 20.83 1,945 7,393 36.43
Svitto 17.53 8,633 40,619 49.14
Obvaldo 15.31 1,919 10,614 49.76
Nidvaldo 16.06 2,381 12,448 49.96
Glarona 20.86 1,832 6,950 34.28
Zugo 18.37 8,017 35,621 59.77
Friburgo 29.94 23,910 55,949 42.02
Soletta 25.92 18,449 52,716 40.9
Basilea Città 33.94 18,034 35,096 49.15
Basilea Campagna 26.5 20,451 56,735 42.52
Sciaffusa 28.79 8,341 20,629 62.72
Appenzello Esterno 21.27 3,711 13,738 46.0
Appenzello Interno 13.02 551 3,681 38.0
San Gallo 22.03 28,981 102,587 42.1
Grigioni 22.77 11,924 40,441 39.44
Argovia 22.81 38,317 129,661 41.47
Turgovia 21.06 13,785 51,681 40.59
Ticino 29.12 26,927 65,534 44.13
Vaud 37.98 69,489 113,451 44.38
Vallese 26.78 28,426 77,719 50.96
Neuchâtel 42.16 17,747 24,345 38.81
Ginevra 42.24 45,113 61,685 45.34
Giura 38.37 7,389 11,868 38.45
Svizzera 27.46 610,284 1,611,911 43.45

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali