← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Imposta sull'energia invece dell'IVA'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2011-06-15 – 2012-12-15
Data della votazione
2015-03-08
Firme valide
108,018
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. fed. art. 130a (nuovo); disp.trans. art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. ebis (nuova) e art. 197 n. 9 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 130a (nuovo) Imposta sull’energia

1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sull’importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l’energia è esportata, l’imposta viene restituita. L’imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.

2 Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un’imposta sull’energia grigia.

3 L’aliquota dell’imposta è determinata in modo che il gettito dell’imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.

4 Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un’aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.

5 Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell’imposta, la legge può prevedere eccezioni a un’imposizione integrale.

6 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d’imposta può essere impiegato a tal fine.

7 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. ebis (nuova)

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

Cpv. 2 lett. ebis

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

ebis. utilizzare l’1,5 per cento del gettito dell’imposta sull’energia di cui all’articolo 130a;

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 130a (Imposta sull’energia)

1 All’entrata in vigore della legislazione relativa all’articolo 130a, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l’accettazione dello stesso:

a. gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;

b. l’articolo 134 è modificato come segue:

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

2 La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all’articolo 130a capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell’imposta sull’energia corrisponda al gettito medio dell’imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.

3 Se la legislazione relativa all’articolo 130a non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l’accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.

________________________________________

1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 38,381 38,181 200 2.71
Berna 20,128 19,990 138 2.01
Lucerna 6,604 6,600 4 1.71
Uri 268 267 1 0.75
Svitto 1,276 1,232 44 0.82
Obvaldo 238 237 1 0.66
Nidvaldo 262 252 10 0.61
Glarona 365 364 1 0.92
Zugo 1,366 1,362 4 1.17
Friburgo 1,940 1,934 6 0.66
Soletta 3,357 3,330 27 1.28
Basilea Città 4,099 4,089 10 2.18
Basilea Campagna 3,800 3,772 28 1.36
Sciaffusa 1,205 1,197 8 1.54
Appenzello Esterno 760 754 6 1.41
Appenzello Interno 114 114 0 0.73
San Gallo 6,926 6,856 70 1.41
Grigioni 2,239 2,222 17 1.15
Argovia 5,140 5,121 19 0.82
Turgovia 4,042 4,009 33 1.56
Ticino 610 605 5 0.18
Vaud 2,979 2,961 18 0.4
Vallese 527 517 10 0.16
Neuchâtel 539 539 0 0.31
Ginevra 1,538 1,389 149 0.3
Giura 127 124 3 0.17
Svizzera 108,830 108,018 812 1.34

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 8 marzo 2015: L'oggetto è stato respinto (Sì 8.03% / No 91.97%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 10.86 39,793 326,621 40.91
Berna 8.54 23,844 255,457 38.75
Lucerna 8.42 10,099 109,893 45.04
Uri 6.0 552 8,651 35.29
Svitto 6.17 2,697 41,031 43.14
Obvaldo 5.94 674 10,681 44.42
Nidvaldo 6.01 927 14,485 50.92
Glarona 6.39 557 8,154 33.41
Zugo 7.57 2,614 31,912 46.68
Friburgo 5.64 4,888 81,799 45.05
Soletta 7.48 5,149 63,733 39.24
Basilea Città 14.01 6,712 41,206 42.78
Basilea Campagna 8.5 5,696 61,331 36.23
Sciaffusa 10.87 3,364 27,584 64.98
Appenzello Esterno 7.98 1,463 16,877 48.07
Appenzello Interno 5.15 215 3,957 36.83
San Gallo 7.34 9,727 122,873 42.05
Grigioni 6.94 3,473 46,549 37.09
Argovia 7.73 12,608 150,459 39.85
Turgovia 7.86 5,631 65,995 44.05
Ticino 6.74 5,820 80,483 40.13
Vaud 5.68 10,792 179,164 45.2
Vallese 3.94 3,970 96,844 47.68
Neuchâtel 5.9 2,679 42,734 41.27
Ginevra 9.07 10,291 103,219 47.16
Giura 5.91 1,170 18,634 38.52
Svizzera 8.03 175,405 2,010,326 42.06

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali