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Iniziativa popolare federale 'Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2016-04-26 – 2017-10-26
Firme valide
109,826
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 39a; disp. trans. art. 197 num. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:

a. dei partiti;

b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;

c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

2 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.

3 Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.

4 La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.

5 L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

6 La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

Art. 197 n. 122
Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)

Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 30,379 30,324 55 2.02
Berna 18,702 18,665 37 1.81
Lucerna 3,903 3,895 8 0.96
Uri 305 305 0 0.84
Svitto 1,268 1,264 4 0.8
Obvaldo 177 177 0 0.47
Nidvaldo 199 197 2 0.46
Glarona 241 241 0 0.6
Zugo 1,157 1,157 0 0.92
Friburgo 2,685 2,674 11 0.85
Soletta 3,315 3,294 21 1.21
Basilea Città 4,919 4,910 9 2.53
Basilea Campagna 4,413 4,364 49 1.52
Sciaffusa 1,001 1,000 1 1.23
Appenzello Esterno 651 644 7 1.17
Appenzello Interno 99 99 0 0.61
San Gallo 4,559 4,552 7 0.9
Grigioni 2,141 2,126 15 1.07
Argovia 5,820 5,798 22 0.86
Turgovia 2,536 2,530 6 0.92
Ticino 2,626 2,612 14 0.74
Vaud 10,756 10,719 37 1.35
Vallese 1,717 1,708 9 0.5
Neuchâtel 1,740 1,738 2 0.98
Ginevra 3,911 3,911 0 0.79
Giura 951 922 29 1.26
Svizzera 110,171 109,826 345 1.29

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali