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Iniiziativa popolare concernente il diritto di necessità e la clausola d'urgenza

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1938-01-22
Firme valide
55,786
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione art. 89 e nuovo art. 89bis Cost.

Osservazione: La volontà degli inizianti è stata espressa attraverso il controprogetto diretto all'iniziativa "tendente a limitare l'applicazione della clausola d'urgenza". Decreto del Parlamento: 19.06.1939.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale sarà del seguente tenore:

Art. 89 cpv. 2

Le leggi federali, come pure i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono inoltre essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni. Le Camere possono parimente risolvere che le leggi federali e i decreti federali vengano sottoposti immediatamente al popolo per l'accettazione o il rifiuto.

L'articolo 89 è completato con l'aggiunta del nuovo capoverso quarto seguente:

Art. 89 cpv. 4

I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non potrebbe essere differita, possono venir provvisoriamente applicati fino alla scadenza del termine di referendum e fino ad una eventuale votazione popolare, per quanto essi siano stati accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio. Essi cessano di aver vigore se non sono sottoposti al popolo e se non vengono da esso accettati entro i quattro mesi dalla consegna del numero delle firme richiesto per la votazione popolare.

Inoltre, nella Costituzione federale sarà introdotto il nuovo articolo 89bis seguente:

Art. 89bis

In caso di mobilitazione federale, i diritti costituzionali possono essere provvisoriamente limitati mediante decreti federali di carattere obbligatorio generale.

In tempi di angustia economica generale, le Camere possono essere autorizzate, per la durata massima di due anni, mediante una legge che dovrà essere sottoposta al popolo per l'accettazione o il rifiuto, a limitare, con decreti federali di carattere obbligatorio generale, la libertà di commercio e d'industria e a decretare misure finanziarie straordinarie; in ambo i casi, l'uguaglianza davanti alla legge dovrà essere rispettata.

Le leggi federali e i decreti federali emanati in virtù dell'articolo 89bis cessano di avere vigore un anno al più tardi dopo la fine della mobilitazione pel caso previsto nel primo capoverso, o dopo la scadenza della legge pel caso previsto nel secondo capoverso. Essi possono essere sottratti al referendum se vengono accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio.

Le leggi federali e i decreti federali che fossero promulgati non osservando gli articoli 89 e 89bis della Costituzione federale, non vincolano le autorità amministrative e quelle giudiziarie.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 24,431 24,378 53 3.7
Berna 6,054 6,025 29 0.84
Lucerna 626 626 0 0.31
Uri 0 0 0 0.0
Svitto 0 0 0 0.0
Obvaldo 0 0 0 0.0
Nidvaldo 0 0 0 0.0
Glarona 714 714 0 2.04
Zugo 113 113 0 0.31
Friburgo 44 44 0 0.03
Soletta 1,803 1,770 33 1.16
Basilea Città 4,516 4,516 0 2.72
Basilea Campagna 2,223 2,223 0 2.37
Sciaffusa 979 978 1 1.84
Appenzello Esterno 565 564 1 1.23
Appenzello Interno 0 0 0 0.0
San Gallo 9,133 9,128 5 3.19
Grigioni 41 41 0 0.03
Argovia 2,601 2,600 1 0.97
Turgovia 797 796 1 0.58
Ticino 180 180 0 0.11
Vaud 261 261 0 0.08
Vallese 12 2 10 0.0
Neuchâtel 667 666 1 0.56
Ginevra 161 161 0 0.09
Svizzera 55,921 55,786 135 1.32

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali