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Iniziativa popolare federale 'Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2018-12-11 – 2020-06-11
Firme valide
126,355
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 107 cpv. 2-4; disp. trans. art. 197 num. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 2–4

2 [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

3 Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:

a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:

1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,

2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o

d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

4 In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 31,682 31,637 45 2.06
Berna 25,368 25,328 40 2.44
Lucerna 5,831 5,829 2 1.41
Uri 389 387 2 1.05
Svitto 1,033 1,032 1 0.64
Obvaldo 338 338 0 0.89
Nidvaldo 352 352 0 0.82
Glarona 409 409 0 1.01
Zugo 1,261 1,259 2 0.99
Friburgo 2,801 2,789 12 0.87
Soletta 3,938 3,929 9 1.43
Basilea Città 6,326 6,314 12 3.22
Basilea Campagna 5,474 5,467 7 1.89
Sciaffusa 1,780 1,779 1 2.16
Appenzello Esterno 1,030 1,024 6 1.85
Appenzello Interno 83 83 0 0.51
San Gallo 5,565 5,561 4 1.09
Grigioni 2,870 2,865 5 1.44
Argovia 7,665 7,641 24 1.11
Turgovia 2,421 2,413 8 0.86
Ticino 2,633 2,627 6 0.75
Vaud 7,071 7,056 15 0.88
Vallese 1,861 1,853 8 0.54
Neuchâtel 2,399 2,390 9 1.35
Ginevra 5,041 5,026 15 1.0
Giura 976 967 9 1.31
Svizzera 126,597 126,355 242 1.47

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali