Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2019-03-12 – 2020-11-23
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. Art. 39 cpv. 1bis; disp. trans. art. 197 num. 12
Osservazione: A causa dell'emergenza Coronavirus, dal 21 marzo fino al 31 maggio 2020 compreso, cioè per 72 giorni, sono stati sospesi i termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali. È quanto ha stabilito il Consiglio federale nella relativa ordinanza del 20 marzo 2020 (RU 2020 847). Durante la sospensione dei termini non è inoltre stato permesso raccogliere firme per iniziative o domande di referendum. La scadenza del termine della raccolta delle firme è stata quindi rinviata di 72 giorni.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 39 cpv. 1bis
1bis L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1bis (Impiego di procedure di voto elettroniche)
1 L’articolo 39 capoverso 1bis entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.
2 L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:
a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;
b. tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e
c. i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.
3 L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2020-11-23 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2020 7966
- 2020-11-23 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2019-03-12 Inizio della raccolta delle firme
- 2019-02-26 Esame preliminare del FF 2019 1805
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO