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Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2019-03-12 – 2020-11-23
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. Art. 39 cpv. 1bis; disp. trans. art. 197 num. 12

Osservazione: A causa dell'emergenza Coronavirus, dal 21 marzo fino al 31 maggio 2020 compreso, cioè per 72 giorni, sono stati sospesi i termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali. È quanto ha stabilito il Consiglio federale nella relativa ordinanza del 20 marzo 2020 (RU 2020 847). Durante la sospensione dei termini non è inoltre stato permesso raccogliere firme per iniziative o domande di referendum. La scadenza del termine della raccolta delle firme è stata quindi rinviata di 72 giorni.

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1bis

1bis L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1bis (Impiego di procedure di voto elettroniche)

1 L’articolo 39 capoverso 1bis entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.
2 L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:

a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;

b. tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e

c. i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.

3 L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.


1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali