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Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)'

Stato
Terminato
Esito
📊 Risultati in fase di convalida
Raccolta delle firme
2022-04-26 – 2023-10-26
Data della votazione
2025-11-30
Firme valide
107,613
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 59; art. 61 cpv. 3–5; Art. 197 n. 13

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 59             Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente

1 Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.

2 Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.

3 È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:

a. dell'esercito;

b. della protezione civile.

4 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

5 La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.

6 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

7 Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 61 cpv. 3–5

Abrogati

Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.


    RS 101

2     Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 16,056 15,999 57 1.0
Berna 7,504 7,487 17 0.7
Lucerna 1,875 1,874 1 0.43
Uri 105 105 0 0.28
Svitto 324 324 0 0.19
Obvaldo 98 98 0 0.25
Nidvaldo 96 96 0 0.21
Glarona 100 100 0 0.24
Zugo 470 470 0 0.35
Friburgo 6,963 6,956 7 2.04
Soletta 931 927 4 0.32
Basilea Città 2,605 2,605 0 1.3
Basilea Campagna 1,261 1,222 39 0.41
Sciaffusa 576 574 2 0.66
Appenzello Esterno 205 205 0 0.36
Appenzello Interno 32 32 0 0.19
San Gallo 1,176 1,176 0 0.22
Grigioni 443 443 0 0.22
Argovia 2,798 2,794 4 0.38
Turgovia 826 825 1 0.28
Ticino 2,831 2,798 33 0.78
Vaud 27,923 27,857 66 3.29
Vallese 3,952 3,938 14 1.08
Neuchâtel 5,774 5,767 7 3.23
Ginevra 22,114 22,114 0 4.22
Giura 833 827 6 1.11
Svizzera 107,871 107,613 258 1.2

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 30 novembre 2025: Accertamento in preparazione

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali