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Iniziativa popolare federale '200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)'

Stato
Terminato
Esito
📊 Risultati in fase di convalida
Raccolta delle firme
2022-05-31 – 2023-12-01
Data della votazione
2026-03-08
Firme valide
126,290
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 93 cpv. 6; disp. trans. art. 197 num. 15

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 6

6 Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettivitĂ , la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le societĂ  di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione)

1 I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualitĂ  elevata per le minoranze linguistiche.

2 La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all’importo definito nelle loro concessioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale.

3 Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l’importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti. L’eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.

4 I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1–3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autoritĂ  incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall’articolo 190.

5 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell’articolo 197 numero 15 capoversi 1–3. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale


RS 101

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.


Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 21,592 21,370 222 1.33
Berna 12,595 12,176 419 1.14
Lucerna 4,527 4,474 53 1.03
Uri 577 576 1 1.52
Svitto 3,260 3,214 46 1.92
Obvaldo 476 476 0 1.21
Nidvaldo 810 799 11 1.77
Glarona 326 323 3 0.77
Zugo 1,789 1,766 23 1.33
Friburgo 2,905 2,888 17 0.85
Soletta 2,658 2,583 75 0.9
Basilea CittĂ  1,028 1,022 6 0.51
Basilea Campagna 2,641 2,528 113 0.85
Sciaffusa 1,548 1,515 33 1.74
Appenzello Esterno 893 888 5 1.57
Appenzello Interno 251 251 0 1.51
San Gallo 5,879 5,840 39 1.09
Grigioni 2,700 2,646 54 1.29
Argovia 7,974 7,914 60 1.09
Turgovia 3,655 3,594 61 1.22
Ticino 29,339 29,233 106 8.17
Vaud 12,434 12,335 99 1.46
Vallese 3,607 3,546 61 0.97
Neuchâtel 593 570 23 0.32
Ginevra 3,351 3,351 0 0.64
Giura 415 412 3 0.55
Svizzera 127,823 126,290 1,533 1.41

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 8 marzo 2026: Accertamento in preparazione

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali