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Iniziativa popolare federale 'No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)'

Stato
Terminato
Esito
📊 Risultati in fase di convalida
Raccolta delle firme
2023-07-04 – 2025-01-04
Data della votazione
2026-06-14
Firme valide
114,430
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. art. 73a; art. 197 n. 15

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue: 

Art. 73a Sviluppo sostenibile della popolazione
1 Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.
3 La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.

Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)
1 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.
2 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.
3 Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

3 RS 0.142.112.681

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 23,415 23,305 110 1.44
Berna 15,067 15,046 21 1.4
Lucerna 5,577 5,575 2 1.27
Uri 716 716 0 1.87
Svitto 3,643 3,643 0 2.16
Obvaldo 663 663 0 1.67
Nidvaldo 880 880 0 1.94
Glarona 649 649 0 1.53
Zugo 2,524 2,515 9 1.88
Friburgo 2,686 2,667 19 0.77
Soletta 3,439 3,438 1 1.19
Basilea Città 1,383 1,383 0 0.69
Basilea Campagna 4,276 4,275 1 1.42
Sciaffusa 1,987 1,986 1 2.24
Appenzello Esterno 1,136 1,130 6 1.99
Appenzello Interno 117 117 0 0.7
San Gallo 7,727 7,720 7 1.43
Grigioni 2,223 2,213 10 1.07
Argovia 9,538 9,537 1 1.3
Turgovia 4,793 4,786 7 1.6
Ticino 4,884 4,776 108 1.33
Vaud 8,449 8,418 31 0.98
Vallese 2,968 2,931 37 0.79
Neuchâtel 1,327 1,327 0 0.74
Ginevra 4,189 4,189 0 0.79
Giura 549 545 4 0.73
Svizzera 114,805 114,430 375 1.26

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 14 giugno 2026: Accertamento in preparazione

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali