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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)'

Stato
In sospeso
Fase
In sospeso in Consiglio federale
Raccolta delle firme
2024-06-11 – 2025-12-11
Firme valide
106,499
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 89 cpv. 3bis; disp. trans. art. 197 n. 15

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 3bis
3bis Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario.

Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 3bis (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)
1 L’obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre:
a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni;
b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi.
2 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoverso 3bis entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 31,403 31,025 378 1.92
Berna 19,568 19,409 159 1.81
Lucerna 5,953 5,893 60 1.35
Uri 296 292 4 0.76
Svitto 657 640 17 0.38
Obvaldo 166 164 2 0.41
Nidvaldo 241 239 2 0.53
Glarona 513 510 3 1.2
Zugo 1,319 1,307 12 0.98
Friburgo 2,672 2,612 60 0.75
Soletta 3,035 3,005 30 1.04
Basilea Città 4,204 4,181 23 2.08
Basilea Campagna 2,952 2,885 67 0.96
Sciaffusa 1,388 1,375 13 1.55
Appenzello Esterno 528 522 6 0.92
Appenzello Interno 42 42 0 0.25
San Gallo 4,227 4,097 130 0.76
Grigioni 1,716 1,680 36 0.81
Argovia 4,528 4,488 40 0.61
Turgovia 1,788 1,770 18 0.59
Ticino 2,090 2,028 62 0.57
Vaud 7,090 6,960 130 0.81
Vallese 2,329 2,273 56 0.61
Neuchâtel 2,193 2,174 19 1.21
Ginevra 7,119 6,209 910 1.17
Giura 769 719 50 0.96
Svizzera 108,786 106,499 2,287 1.18

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali