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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)'

Stato
In sospeso
Fase
In sospeso in Consiglio federale
Raccolta delle firme
2024-11-26 – 2026-05-26
Firme valide
108,979
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. Art. 98a cpv. 1-4; disp. trans. art. 197 n. 17

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 98a       Piazza finanziaria sostenibile

1 La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e rispristino della molteplicità biologica.

I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l’intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull’ambiente.

I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.

Per l’attuazione di tali disposizioni è prevista un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.

Art. 197 n. 172

17. Disposizione transitoria dell’art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 98a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.


          RS 101

          Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 27,650 27,333 317 1.69
Berna 21,496 21,269 227 1.99
Lucerna 4,397 4,354 43 0.99
Uri 239 237 2 0.62
Svitto 913 897 16 0.53
Obvaldo 230 223 7 0.56
Nidvaldo 278 269 9 0.59
Glarona 317 312 5 0.74
Zugo 1,044 1,028 16 0.77
Friburgo 2,951 2,897 54 0.84
Soletta 2,895 2,839 56 0.98
Basilea Città 4,842 4,810 32 2.39
Basilea Campagna 3,585 3,505 80 1.16
Sciaffusa 1,332 1,316 16 1.48
Appenzello Esterno 811 792 19 1.4
Appenzello Interno 73 73 0 0.44
San Gallo 4,244 4,180 64 0.77
Grigioni 2,003 1,940 63 0.94
Argovia 6,330 6,242 88 0.85
Turgovia 2,183 2,143 40 0.72
Ticino 2,252 2,192 60 0.61
Vaud 9,144 8,915 229 1.04
Vallese 2,020 1,940 80 0.52
Neuchâtel 2,552 2,522 30 1.4
Ginevra 5,721 5,657 64 1.07
Giura 1,152 1,094 58 1.46
Svizzera 110,654 108,979 1,675 1.2

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali