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Iniziativa popolare 'Riduzione dell'imposta per la difesa nazionale e sulla cifra d'affari'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
1954-06-25
Firme valide
181,896
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Proroga dell'aggiunta 4 art. Cost.

Osservazione: Controprogetto indiretto a livello costituzionale, decreto federale del 31.01.1958, RU 1958 375.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, domandano, tramite iniziativa popolare, di completare la Costituzione federale, mediante la seguente aggiunta:

Art. 1

Le disposizioni sull'ordinamento finanziario 1951-1954, prorogato tramite Decreto federale sull'ordinamento finanziario 1955-1958 del 25 giugno 1954, vengono modificate secondo le seguenti disposizioni e prorogate fino al 31 dicembre 1960.

Art. 2

Il Decreto del Consiglio federale concernente il prelevamento di un'imposta per la difesa nazionale, viene modificato come segue con effetto a partire dal 1° gennaio 1957:

Nell'imposta per la difesa nazionale delle persone fisiche, le deduzioni dal reddito vengono portate a 6000 franchi, per i celibi a 5000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un reddito netto di 9000 franchi e di 7000 franchi per i celibi. Per i redditi superiori ai 100 000 franchi valgono le deduzioni finora vigenti.

Le deduzioni per i bambini e le persone bisognose di assistenza vengono aumentate a 700 franchi ciascuna.

Nell'imposta complementare sul patrimonio di persone fisiche, la deduzione determinante per il calcolo dell'imposta viene portata a 90 000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un patrimonio netto di 100 000 franchi.

Art. 3

Il Decreto del Consiglio federale concernente l'imposta sulla cifra d'affari viene modificato come segue:

Dall'imposta sulla cifra d'affari vengono esentuate, oltre le merci già finora esonerate, le cifre d'affari dei tessili, combustibili solidi e liquidi, saponi e prodotti per liscive, bevande senza alcool considerate alimenti, medicamenti, libri, foraggi e prodotti per la protezione delle piante, strami, acidi per l'insilamento, sementi e concimi.

Queste modifiche entrano in vigore al più tardi dopo sei mesi dalla loro approvazione da parte del popolo e degli Stati.

Art. 4

I Decreti del Consiglio federale concernenti il prelevamento di una imposta per la difesa nazionale e di una imposta sulla cifra d'affari, vengono adeguati dall'Assemblea federale alle soprastanti prescrizioni costituzionali.

Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 44,666 44,599 67 5.16
Berna 43,853 43,776 77 5.18
Lucerna 4,929 4,929 0 2.07
Uri 1,073 1,073 0 3.54
Svitto 1,140 1,104 36 1.48
Obvaldo 0 0 0 0.0
Nidvaldo 75 75 0 0.36
Glarona 1,276 1,276 0 3.28
Zugo 1,474 1,474 0 3.11
Friburgo 1,146 1,146 0 0.72
Soletta 7,932 7,931 1 4.27
Basilea Città 5,276 5,276 0 2.5
Basilea Campagna 3,331 3,330 1 2.6
Sciaffusa 5,521 5,472 49 8.86
Appenzello Esterno 912 912 0 1.88
Appenzello Interno 0 0 0 0.0
San Gallo 7,409 7,409 0 2.28
Grigioni 1,746 1,725 21 1.21
Argovia 14,055 14,055 0 4.25
Turgovia 5,800 5,800 0 3.67
Ticino 8,350 8,280 70 4.47
Vaud 8,071 8,067 4 2.0
Vallese 2,682 2,682 0 1.59
Neuchâtel 8,872 8,872 0 6.43
Ginevra 2,633 2,633 0 1.14
Svizzera 182,222 181,896 326 3.59

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali