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Iniziativa popolare federale 'contro manovre dilatorie in caso di iniziative popolari'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
1989-05-16 – 1990-11-16
Firme valide
0
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art. 121ter e nuovo art. 19 disp. transitorio Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121ter (nuovo)

1La votazione popolare su un'iniziativa popolare ha luogo entro due anni dalla sua presentazione.

2Per motivi sufficienti e d'intesa con il comitato d'iniziativa, il Consiglio federale può differire di un congruo periodo di tempo la votazione sull'iniziativa popolare.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)

L'articolo 121ter è applicabile a tutte le iniziative popolari presentate dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera 0 0.0

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali