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Iniziativa popolare federale 'Ripartizione del lavoro'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
1997-09-16 – 1999-03-16
Firme valide
0
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 34octies (nuovo)

Osservazione: Traduzione romanica pubblicata secondo l’art. 23 al 4 dell’ODP nell’edizione tedesca del Foglio federale del 02.12.1997: BBl 1997 IV 1348.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34octies (nuovo)

La Confederazione adotta misure affinché:

tutte le donne e tutti gli uomini in età lavorativa possano provvedere al loro sostentamento mediante un lavoro retribuito svolto a condizioni adeguate, in particolare attraverso la riduzione degli orari lavorativi e la promozione di forme differenziate di ripartizione del lavoro;

sia consentita, senza pregiudizi di ordine sociale e professionale, una ripartizione paritaria fra i sessi delle attività lavorative non retribuite socialmente necessarie, come pure dei servizi resi nell'interesse della comunità;

sia consentito a tutte le persone in età lavorativa un aggiornamento o riadattamento professionale adeguato.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera 0 0.0

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali