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Iniziativa popolare federale 'per un'imposta sugli utili da capitale'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1998-05-05 – 1999-11-05
Data della votazione
2001-12-02
Firme valide
107,407
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 41ter.cpv 1ter (nuovo)e cpv 5bis (nuovo), disp. transitorio Art. 8quater (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 41ter cpv. 1ter (nuovo) e cpv. 5bis (nuovo)

1terLa Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

5bisPer l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1ter vale quanto segue:

  1. Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.
  2. Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.
  3. La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 8quater (nuovo)

1Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41ter capoverso 1ter e capoverso 5bis non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

2Ciò facendo, osserva i principi seguenti:

  1. Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.
  2. Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 19901) sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.
  3. L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.
  4. Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.
  5. A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

3Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

4Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 128a cost., art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 20,650 20,589 61 1.72
Berna 25,612 25,370 242 2.69
Lucerna 3,884 3,881 3 1.12
Uri 333 329 4 0.93
Svitto 643 635 8 0.5
Obvaldo 106 105 1 0.33
Nidvaldo 161 161 0 0.43
Glarona 138 135 3 0.35
Zugo 681 680 1 0.7
Friburgo 3,328 3,318 10 1.42
Soletta 3,816 3,783 33 1.55
Basilea Città 4,831 4,831 0 2.56
Basilea Campagna 2,795 2,768 27 1.07
Sciaffusa 677 672 5 0.91
Appenzello Esterno 645 642 3 1.19
Appenzello Interno 44 44 0 0.29
San Gallo 4,109 4,103 6 0.92
Grigioni 1,874 1,857 17 1.0
Argovia 4,706 4,688 18 0.87
Turgovia 1,521 1,494 27 0.66
Ticino 5,107 5,024 83 1.63
Vaud 8,172 8,093 79 1.31
Vallese 1,889 1,871 18 0.68
Neuchâtel 4,098 4,094 4 2.47
Ginevra 5,638 5,574 64 1.38
Giura 2,679 2,666 13 3.87
Svizzera 108,137 107,407 730 1.5

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 2 dicembre 2001: L'oggetto è stato respinto (Sì 34.11% / No 65.89%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 33.81 106,481 208,454 40.37
Berna 41.53 106,929 150,549 38.69
Lucerna 31.12 29,564 65,447 41.4
Uri 29.76 2,873 6,781 39.22
Svitto 18.82 7,274 31,373 45.88
Obvaldo 24.62 2,351 7,197 43.52
Nidvaldo 22.09 2,419 8,531 41.0
Glarona 32.13 2,776 5,863 35.62
Zugo 24.34 7,037 21,870 44.49
Friburgo 36.72 21,586 37,193 37.45
Soletta 36.55 22,381 38,846 37.67
Basilea Città 38.27 19,220 31,005 43.29
Basilea Campagna 31.27 20,583 45,248 37.95
Sciaffusa 35.05 9,239 17,121 59.38
Appenzello Esterno 33.71 5,168 10,165 43.44
Appenzello Interno 22.74 831 2,823 37.31
San Gallo 34.44 36,321 69,138 37.11
Grigioni 32.58 13,522 27,983 33.21
Argovia 28.45 33,171 83,435 33.08
Turgovia 30.72 15,625 35,233 36.42
Ticino 27.24 16,340 43,637 31.5
Vaud 35.97 38,236 68,077 29.5
Vallese 30.43 16,747 38,285 30.33
Neuchâtel 41.49 20,512 28,930 48.14
Ginevra 34.67 30,166 56,834 42.16
Giura 45.25 7,575 9,164 35.59
Svizzera 34.11 594,927 1,149,182 37.85

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali