Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione della caccia'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2004-08-31 – 2006-03-01
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 79 Pesca e caccia
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 79 Pesca e caccia
1 La Confederazione vieta la caccia nonché la pesca amatoriale e la pesca sportiva in tutto il territorio nazionale e prevede pertinenti sanzioni.
2 Essa disciplina la pesca professionale e provvede alla conservazione della diversità delle specie di pesci, di mammiferi selvatici e di volatili.
3 La Confederazione provvede affinché attraverso il Paese vi sia un corridoio longitudinale per la selvaggina. Essa disciplina l’impiego dei guardiacaccia in caso di malattia o di epizoozia nonché in caso di infortuni subiti o causati da animali selvatici. L’abbattimento dell’animale è permesso solo dopo esaurimento di tutte le alternative che non comportano l’uso della violenza oppure in caso di emergenza.
4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Cronologia
- 2006-03-02 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2006 2599
- 2006-03-01 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2004-08-31 Inizio della raccolta delle firme
- 2004-08-17 Esame preliminare del FF 2004 4197
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO