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Iniziativa popolare federale 'Più chiarezza sui redditi dei politici (Iniziativa per la trasparenza)'

Stato
Terminato
Esito
✍️ Firme insufficienti
Raccolta delle firme
2011-06-08 – 2012-12-08
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cst. fed. art. 161a (nuovo)

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 161a (nuovo) Obblighi di informazione

1 All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati indica:

a. le sue attività professionali;

b. l’entità e l’origine dei suoi redditi accessori e dei regali ricevuti, nella misura in cui abbiano un legame con il suo mandato.

2 I Servizi del Parlamento verificano la correttezza delle indicazioni fornite dai deputati. Compilano un registro pubblico di tali indicazioni.

3 I deputati che hanno un interesse personale in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione parlamentare.

4 Se viola gli obblighi di informazione, il deputato è escluso da tutte le commissioni per la rimanente durata del suo mandato.

5 Le procedure di voto nelle Camere permettono di rendere pubblico il voto espresso da ciascun deputato.

6 La legge può prevedere altri obblighi di informazione. Disciplina i dettagli.

Cronologia

Firme per cantone

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Svizzera

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali