Iniziativa popolare federale 'La protezione della vita colma una lacuna miliardaria'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ✍️ Firme insufficienti
- Raccolta delle firme
- 2013-02-26 – 2014-08-26
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. fed. Art. 7, al.1 Cst. (nuovo)
Testo dell'iniziativa
I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 7 Protezione della vita umana e della dignità della persona
1 La vita umana è protetta.
2 La dignità della persona va rispettata e protetta.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 102 (nuovo)
10. Disposizione transitoria dell’art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona)
1 L'articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se entro cinque anni dall’accettazione dell'articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d'applicazione non è ancora entrata in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale.
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1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2014-08-27 Iniziativa non riuscita per insufficienza del numero di firme FF 2014 5439
- 2014-08-26 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2013-02-26 Inizio della raccolta delle firme
- 2013-02-12 Esame preliminare del FF 2013 1402
Firme per cantone
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO