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Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)'

Stato
Terminato
Esito
↩️ Ritirata
Raccolta delle firme
2014-04-01 – 2015-10-01
Firme valide
108,709
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 124a Cost.; disp. trans. art. 196 n. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 124a Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a riparare i torti subiti in particolare da bambini collocati coattivamente in istituti o famiglie, da persone internate sulla base di una decisione amministrativa oppure sottoposte a sterilizzazione o adozione forzata e da nomadi, per effetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari.

2 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché queste misure siano oggetto di un'analisi scientifica indipendente e promuovono il dibattito pubblico al riguardo.

Art. 1962 n. 123

12. Disposizione transitoria dell'art. 124a (Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari)

1 La Confederazione istituisce un fondo di 500 milioni di franchi destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.

2 Ha diritto alle prestazioni del fondo chiunque abbia subito un pregiudizio diretto e grave a causa di queste misure. L'importo della riparazione è commisurato ai torti subiti. Una commissione indipendente decide in merito all'erogazione delle prestazioni.

3 Il fondo è sciolto vent'anni dopo la sua istituzione. Un eventuale importo residuo è restituito ai contributori in misura proporzionale ai loro conferimenti.


1 RS 101

2 Nell’articolo 196, indicato dal comitato d’iniziativa, figurano le «Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale» (rubrica dell’art. 196). La presente disposizione transitoria va invece inserita nell’articolo 197 (rubrica dell’art. 197: «Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999»).

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 36,665 36,622 43 2.53
Berna 13,818 13,795 23 1.37
Lucerna 4,002 3,996 6 1.01
Uri 150 150 0 0.42
Svitto 998 998 0 0.65
Obvaldo 196 196 0 0.53
Nidvaldo 299 299 0 0.71
Glarona 286 286 0 0.72
Zugo 840 812 28 0.68
Friburgo 2,670 2,627 43 0.87
Soletta 3,732 3,711 21 1.41
Basilea Città 6,099 6,094 5 3.2
Basilea Campagna 5,559 5,523 36 1.96
Sciaffusa 1,031 1,029 2 1.3
Appenzello Esterno 600 596 4 1.1
Appenzello Interno 88 88 0 0.56
San Gallo 5,079 5,045 34 1.02
Grigioni 1,818 1,808 10 0.92
Argovia 7,741 7,719 22 1.2
Turgovia 2,393 2,386 7 0.9
Ticino 873 858 15 0.24
Vaud 9,905 9,393 512 1.23
Vallese 1,685 1,628 57 0.49
Neuchâtel 1,295 1,266 29 0.71
Ginevra 1,433 1,397 36 0.29
Giura 405 387 18 0.53
Svizzera 109,660 108,709 951 1.32

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali