← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2014-06-03 – 2015-12-03
Data della votazione
2018-06-10
Firme valide
110,955
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 99 e 99a Cost.; disp. trans. art. 197, num. 12

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 99            Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

1 La Confederazione garantisce lʼapprovvigionamento dellʼeconomia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

2 Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

3 Sono consentiti lʼemissione e lʼuso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

4 La legge disciplina i mercati finanziari nellʼinteresse generale del Paese. Disciplina in particolare:

a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;

b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;

c. lʼautorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;

d. le esigenze relative ai fondi propri;

e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.

5 I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

Art. 99a          Banca nazionale svizzera

1 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nellʼinteresse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché lʼapprovvigionamento creditizio dellʼeconomia tramite i fornitori di servizi finanziari.

2 Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

3 Nellʼambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

4 Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

5 Lʼutile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

6 Nellʼadempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

Art. 197 n.122

12. Disposizioni transitorie dellʼart. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dellʼart. 99a (Banca nazionale svizzera)

1 Le disposizioni dʼesecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

2 In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

3 Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dallʼaccettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.


1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 28,922 28,738 184 1.96
Berna 17,046 16,902 144 1.66
Lucerna 6,416 6,375 41 1.6
Uri 192 192 0 0.53
Svitto 847 837 10 0.54
Obvaldo 182 182 0 0.49
Nidvaldo 284 284 0 0.67
Glarona 222 220 2 0.55
Zugo 1,129 1,129 0 0.92
Friburgo 882 879 3 0.29
Soletta 2,820 2,807 13 1.05
Basilea Città 8,944 8,931 13 4.66
Basilea Campagna 6,297 6,183 114 2.18
Sciaffusa 1,039 1,039 0 1.3
Appenzello Esterno 1,558 1,558 0 2.86
Appenzello Interno 175 175 0 1.1
San Gallo 9,212 9,157 55 1.83
Grigioni 2,501 2,466 35 1.25
Argovia 7,485 7,413 72 1.13
Turgovia 3,046 3,043 3 1.14
Ticino 4,280 4,198 82 1.19
Vaud 4,119 4,091 28 0.53
Vallese 889 889 0 0.26
Neuchâtel 961 953 8 0.54
Ginevra 1,964 1,963 1 0.4
Giura 351 351 0 0.48
Svizzera 111,763 110,955 808 1.33

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 10 giugno 2018: L'oggetto è stato respinto (Sì 24.28% / No 75.72%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 24.67 79,743 243,463 35.25
Berna 23.17 49,026 162,539 29.16
Lucerna 21.24 20,527 76,131 35.49
Uri 20.07 1,261 5,022 24.01
Svitto 19.0 7,258 30,936 36.85
Obvaldo 17.92 1,545 7,076 33.18
Nidvaldo 17.98 1,963 8,952 35.68
Glarona 21.98 1,760 6,246 30.7
Zugo 21.67 6,848 24,750 41.57
Friburgo 24.95 14,059 42,286 28.63
Soletta 21.48 14,204 51,912 37.25
Basilea Città 29.68 13,863 32,841 42.54
Basilea Campagna 23.92 14,167 45,048 32.08
Sciaffusa 27.21 7,882 21,088 61.82
Appenzello Esterno 27.69 3,429 8,953 32.08
Appenzello Interno 20.71 571 2,186 23.8
San Gallo 23.98 24,761 78,511 32.35
Grigioni 20.34 10,211 39,997 37.46
Argovia 21.58 27,873 101,287 30.7
Turgovia 25.35 11,997 35,331 28.17
Ticino 25.03 17,610 52,757 33.03
Vaud 21.31 31,425 116,032 34.09
Vallese 24.01 30,419 96,275 60.08
Neuchâtel 26.0 8,562 24,368 30.22
Ginevra 40.3 37,788 55,968 36.9
Giura 27.5 3,635 9,585 25.84
Svizzera 24.28 442,387 1,379,540 34.55

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali